19 settembre 2014
Danno “delocalizzato” tramite internet: il parere dell'Avvocato Generale UE
L’11 settembre 2014 l’Avvocato Generale ha presentato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le proprie conclusioni nella causa C-441/13, avente per oggetto la questione relativa al criterio o ai criteri attributivi della competenza giurisdizionale nel caso di una violazione di un diritto patrimoniale d’autore commessa per mezzo di internet, in circostanze che non consentono di collocare territorialmente la concretizzazione del danno.
Il procedimento in esame verte sui diritti patrimoniali d’autore di una fotografa professionista, specializzata in fotografia architettonica, residente in Austria le cui opere sono state divulgate su una pagina web senza il suo consenso. La diffusione on-line di fotografie tutelate dalla direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggo 2001 (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), presenta caratteristiche molto diverse da quelle della vendita on-line di un prodotto. Si tratta, quindi, di una divulgazione che difficilmente può considerarsi concretizzata in uno o più luoghi collocabili territorialmente. Al contrario, il danno si “smaterializza”, ossia diventa diffuso e pertanto si "delocalizza", rendendo più difficile l’individuazione del luogo in cui si è verificato, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, che disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale.
Pertanto, la Corte di Giustizia dovrà stabilire se, in circostanze come quelle del caso di specie, nelle quali si è determinato un danno "delocalizzato" tramite internet, e in relazione ad un diritto patrimoniale d’autore, si debba seguire il criterio generale illustrato nella sentenza Pinckney (C-170/12), in cui la Corte di Giustizia ha esaminato un rischio di violazione di diritti patrimoniali d’autore derivante dalla riproduzione e distribuzione di CD musicali su internet, o, al contrario, occorra esplorare una strada diversa.
L’Avvocato Generale ricorda che nella sentenza Pinckney la Corte di Giustizia ha optato per la territorialità dei diritti d’autore. Al punto 39 della sentenza Pinckney, la Corte ha rilevato che "i diritti patrimoniali di un autore sono certamente soggetti, al pari dei diritti correlati a un marchio nazionale, al principio di territorialità". La Corte ha poi dichiarato che, "ai fini dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, il luogo in cui è stato subito il danno, in un simile contesto, coincide con quello in cui viene tutelato il diritto patrimoniale d’autore fatto valere dall’attore e nel quale può concretizzarsi il danno. I giudici di detto Stato saranno competenti esclusivamente per i danni causati nel suo territorio".
In sintesi, la giurisprudenza Pinckney è caratterizzata da tre elementi che inducono a constatare la competenza giurisdizionale nel caso di una violazione transfrontaliera di un diritto patrimoniale d’autore: una tutela sostanziale, una tutela fattuale e una tutela limitata al territorio. La competenza ad accertare l’esistenza di un danno derivante dalla violazione di un diritto patrimoniale d’autore spetterà esclusivamente al giudice nel cui territorio tale diritto è tutelato e in cui sussiste il rischio di fatto che si verifichi la violazione, e solo per i danni subiti in detto Stato.
L’Avvocato Generale osserva che l’applicazione della giurisprudenza citata al caso di specie non è esente da difficoltà. Sebbene il diritto d’autore della fotografa sia tutelato dalla legislazione nazionale e la riproduzione e distribuzione su internet non autorizzate delle sue fotografie siano accessibili in Austria, risulta difficile, se non impossibile, determinare i danni subiti unicamente in tale Stato. A differenza della causa Pinckney, in cui la violazione dei diritti d’autore consisteva nella riproduzione di CD e nella loro successiva vendita su internet in qualsiasi Stato membro, la presente causa verte su danni la cui concretizzazione è difficile da appurare, in quanto la mera accessibilità di una fotografia su internet non offre alcun indizio circa la collocazione geografica del danno. I danni verificatisi nella causa Pinckney erano conseguenza di una prestazione remunerata economicamente (la produzione di CD e la loro successiva vendita sul mercato on-line), mentre nel presente caso non esiste una prestazione remunerata, bensì un atto di comunicazione al pubblico da parte di un’impresa.
Pertanto, l’applicazione di una soluzione come quella della causa Pinckney ad un caso come quello in esame condurrebbe, a negare all’attore la possibilità di agire in giudizio in Austria dinanzi alla mancanza o alla scarsa visibilità della violazione dei suoi diritti d’autore in tale paese, o a riconoscergli la totalità dei danni subiti dinanzi all’impossibilità di suddividere territorialmente la violazione, soluzione che in definitiva contrasterebbe con quanto stabilito nella sentenza Pinckney.
Secondo l’Avvocato Generale, l’applicazione automatica della giurisprudenza Pinckney ad un caso nel quale il danno appare “delocalizzato” può risultare inefficace. La soluzione cui è giunta la Corte in detta sentenza fornisce una risposta per le ipotesi nelle quali il rischio di violazione, o l’effettiva violazione dei diritti d’autore, si concretizzi chiaramente in un ambito territoriale, anche qualora il mezzo utilizzato sia internet. Se il danno è “delocalizzato”, a motivo del tipo di opera o del mezzo impiegato per la sua comunicazione, non si possa applicare il criterio del luogo della concretizzazione del danno previsto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. In un caso del genere, la menzionata disposizione giustifica solo la competenza giurisdizionale dei giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale.
Questa soluzione sembra la più coerente - a parere dell’Avvocato Generale - con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 44/2001, tra cui, in particolare, la buona amministrazione della giustizia. L’applicazione della giurisprudenza Pinckney alla causa in esame contribuirebbe a creare incertezza giuridica per entrambe le parti del procedimento. L’attore non avrebbe alcuna certezza quanto all’esito di un processo in cui i criteri che delimitano la portata della competenza del giudice adito non sono dimostrabili. Il convenuto si troverebbe in una situazione altrettanto critica, essendo esposto ad una pluralità di controversie nei vari Stati membri in cui si sia verificato un danno "delocalizzato", oppure in un unico Stato ma senza alcuna certezza quanto alla portata della competenza di ciascun giudice. Tale risultato sarebbe incompatibile con gli obiettivi generali del regolamento n. 44/2001, nonché con quelli specifici del foro speciale di cui all’articolo 5, punto 3.
Infatti, come enunciato dal regolamento n. 44/2001 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, lo scopo dell’articolo 5, punto 3, è individuare un foro vicino ai fatti rilevanti della controversia. Tale vicinanza consente al giudice di esaminare con maggiori garanzie le domande dell’attore e gli argomenti difensivi del convenuto. Tuttavia, detta vicinanza viene meno quando i fatti, a causa della natura “delocalizzata” del danno, non possono essere dimostrati con gli ordinari mezzi di prova. Inoltre, tale dimostrazione sarebbe possibile solo per una parte del danno subito, il che priverebbe il giudice della visione di insieme del danno stesso e potrebbe rendere più difficile la valutazione globale del contesto della controversia di cui è investito. Scompare così il vantaggio offerto dalla vicinanza del giudice ai fatti di causa, e con esso l’effetto utile dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.
In tali circostanze - afferma l’Avvocato Generale - qualora si verifichino danni “delocalizzati” su internet lesivi di diritti patrimoniali d’autore, l’opzione migliore consiste nell’escludere la possibilità di adire i giudici dello Stato in cui si è concretizzato il danno e nel riservare la competenza, quanto meno quella fondata sull’articolo 5, punto 3, del menzionato regolamento, ai giudici dello Stato in cui si è determinato l’evento causale. Inoltre, questa opzione non esclude affatto il foro di cui all’articolo 2 del regolamento, in virtù del quale si potranno adire anche i giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. Anche se nella maggior parte dei casi i due criteri condurranno al medesimo foro (come nella fattispecie), non sarà sempre così.
A conclusione, l'Avvocato Generale ha proposto la seguente soluzione giuridica sulla questione sollevata:
«L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia relativa alla violazione su Internet di diritti connessi ai diritti d’autore, dalla quale derivi un danno “delocalizzato” la cui collocazione territoriale non sia determinabile in base ad elementi di prova attendibili, sono competenti i giudici del luogo in cui si è verificato l’evento causale».
Spetta ora alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea decidere della causa.