• Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

24 settembre 2024

Contraffazione di opere d’arte quale reato contro il patrimonio culturale: continuità tra le norme incriminatrici ma irretroattività della disciplina sanzionatoria sfavorevole

La Cassazione in un suo recente arresto ha stabilito quale fosse la disciplina sanzionatoria applicabile ratione temporis al reato di "Contraffazione di opere d'arte", quale reato contro il patrimonio culturale, commesso nel caso sottoposto al suo esame, chiarendo che sussiste una perfetta continuità normativa tra la vecchia norma incriminatrice, ossia l'art. 178 del D.Lgs. n. 42/2004, vigente all'epoca dei fatti, e la nuova norma incriminatrice, ossia l'art. 518-quaterdecies, introdotto nel codice penale dall'art. 1 della L. n. 22/2022. Nonostante tale continuità, la norma successiva prevede, tuttavia, una più rigorosa cornice sanzionatoria, circostanza che porta la Corte a riconoscere l'operatività del divieto di irretroattività della legge sfavorevole e, dunque, l'applicazione della legge vigente al momento della commissione del fatto.


La Suprema Corte recentemente è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla condanna emessa in sede penale per i delitti di contraffazione e di ricettazione di opere d'arte, nella fattispecie costituite da quadri di origine contraffatta nell’autenticazione della loro provenienza da artisti stimati e catalogati.

Nella duplice valutazione conforme di merito è rimasto accertato (ancorché ai soli fini delle restituzioni e del risarcimento) che la condotta tenuta dall’imputato in concorso era finalizzata a commercializzare le opere d’autore contraffatte nella realizzazione e nella indicazione autentica della loro provenienza da artisti apprezzati sul mercato dell’arteTuttavia le valutazioni dei giudici di merito divergono nella parte in cui la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di contraffazione delle opere d'arte, ha rideterminato la pena per il delitto di ricettazione e ha dimezzato l’entità del risarcimento del danno liquidato in primo grado in riferimento al fatto illecito di matrice penale di cui al reato presupposto ascritto (sent. del 18/10/2023 della Corte di appello di Torino).

La decisione della Corte di merito, una volta impugnata, riceve anche l'avallo della Cassazione, che la ritiene corretta nell’an e nel quantum sul capo riguardante il risarcimento del danno morale patito dalla parte civile, la "The JOSEPH and NANNI ALBERS FOUNDATION ine.", che avrebbe visto sminuire l’opera artistica del pittore promosso e sostenuto dalla stessa in qualità di fondazione. Tale danno, secondo il giudice di legittimità, deriva dalla commissione di un illecito aquiliano, la cui condotta è ancor oggi qualificata come reato, ancorché sia attualmente diversamente "nominato" il tipo oggetto della precedente incriminazione.

In merito al reato di contraffazione avente ad oggetto opere d’arte, la Cassazione richiama la disciplina in vigore all’epoca dei fatti, ossia l’art. 178 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), rubricato Contraffazione di opere d'arte”, ai sensi del quale:

[1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.]”

La Suprema Corte precisa poi che tale norma previgente è stata abrogata dall’art. 5 della legge 9 marzo 2022 n. 22 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", la quale ha altresì introdotto nel codice penale, in funzione di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito titolo (VIII-bis) rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale», in cui ha inserito diverse incriminazioni:

  • alcune di nuovo conio
  •  altre già previste dallo stesso codice penale in fattispecie comuni per l’ipotesi in cui la condotta illecita avesse a oggetto beni culturali
  • altre ancora corrispondenti alle figure delittuose fino ad allora collocate nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il nuovo impianto repressivo tutela il patrimonio storico-artistico come valore in sé, lo protegge in quanto tale, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata del bene, anche nei confronti di possibili offese da parte dello stesso proprietario.

L’art. 1comma 1, lett. b), della Legge n. 22 del 2022 con riferimento al reato di "Contraffazione di opere d'arte", quale reato contro il patrimonio culturale, dispone che:

«1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

(...)

b) dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:

TITOLO VIII-bis DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

(...)

Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d'arte). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato».

La Cassazione nell’operare un raffronto tra le due norme incriminatrici succedutesi nel tempo, che dettano entrambe la disciplina sanzionatoria prevista per il reato di "Contraffazione di opere d'arte", evidenzia che il previgente art. 178, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 prevedeva una ipotesi di offesa al bene-interesse tutelato consistente nella detenzione a fini di commercializzazione (messa in vendita) dell’opera non genuina e che la novella ha "vestito” tale incriminazione con un diverso nome ex art. 518-quaterdecies.

Secondo la Suprema Corte, infatti, si è in presenza di una mera opera di novazione nominativa di fatti già penalmente sanzionati, sia pure con una più rigorosa cornice sanzionatoria, ravvisando dunque una perfetta continuità normativa tra la vecchia e la nuova norma incriminatrice, in quanto l’art. 518-quaterdecies cod. pen. continua a descrivere la condotta penalmente sanzionata dalla norma abrogata.

Nello specifico, si è in presenza di un riassetto normativo, che ha determinato una successione di leggi incriminatrici, in cui la legge successiva punisce più gravemente il reato, con la conseguenza che opera il divieto di irretroattività della legge sfavorevole: la sanzione prevista dall’art. 518-quaterdecies cod. pen. non potrà certo trovare applicazione se non ai fatti reato commessi a partire dal 23/03/2022, data di entrata in vigore della novella legislativa.

In conclusione, la Cassazione ritiene che l’illecito aquiliano derivante da reato risulta correttamente individuato secondo la legge vigente al momento della commissione del fatto, che ancor oggi costituisce reato (sulla continuità normativa della suddetta novella, v. Cass., sez. II, n. 51260 del 16/11/2023).

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del reato di ricettazione, la Corte di merito riconosce la sussistenza del dolo (eventuale) di ricettazione, valorizzando, al fine di affermare la consapevolezza dell’imputato della provenienza da delitto delle opere custodite per la successiva commercializzazione, la professionalità e l’esperienza maturate nel settore dall’imputato (elementi storici incontroversi).

Quest’ultimo, infatti, venuto in possesso delle opere contraffatte da ignoti, ha certamente e concretamente ipotizzato la provenienza da delitto delle opere acquistate, anche in considerazione dell’esperienza versata nel settore dall'imputato stesso, e si è quindi certamente rappresentato, come verosimile, l’ipotesi deteriore, ma, ciò nonostante, avrebbe ugualmente acquistato gli oggetti, anche in caso di compiuta certezza della detta provenienza da delitto, atteso l’interesse commerciale che ha mosso il suo agire.

Per i motivi sommariamente esposti la Corte di Cassazione nella sentenza n. 34630 del 13/09/2024 dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’imputato.