• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

17 luglio 2016

I Giudici di Roma confermano il principio della “conoscenza effettiva” dell’illecito da parte del provider

Con sentenza depositata il 15 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha accolto le domande di RTI contro la piattaforma digitale “Megavideo” gestita dalla società Megavideo Ltd, condannando la stessa al pagamento di oltre 12 milioni di euro a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della abusiva diffusione di contenuti video.

La società, che all’epoca dei fatti di causa aveva sede ad Hong Kong, è stata ritenuta responsabile della diffusione di oltre 16.000 minuti estratti dai programmi di RTI.

Nel merito, la sentenza conferma integralmente i principi già affermati con la sentenza RTI c. BREAK in riferimento alla responsabilità del provider, alla “conoscenza effettiva” dell’illecito da parte del provider, ed al risarcimento del danno (confermando il criterio del prezzo del consenso valutato per euro/minuto).

Il passaggio ulteriore rispetto alla sentenza “Break” è che il giudice ha espressamente riconosciuto ad RTI il diritto al risarcimento del danno morale, integrando i comportamenti contestati le specifiche ipotesi di reato di cui all’art. 171 ter (commi 1 e 2) LDA (L. n. 633 del 1941), quantificato nella misura del 10% sul danno patrimoniale.

Nella fattispecie, la RTI, quale concessionaria per l'esercizio delle emittenti televisive "Canale 5", "Italia l" e "Retequattro" e titolare esclusiva dei relativi marchi italiani e comunitari, nonché in forza di specifici contratti di produzione televisiva e produttrice diretta titolare esclusiva di tutti i diritti di sfruttamento economico di numerose trasmissioni, ha convenuto in giudizio la Megavideo LTD - la quale non costituendosi in giudizio viene dichiarata contumace - lamentando lo sfruttamento illecito da parte della società convenuta dei diritti su numerosi programmi televisivi - di cui essa è produttrice e/o titolare - tramite la trasmissione, sulla piattaforma "streaming" Megavideo, dei filmati di detti programmi.

In particolare, come emerge dal regolamento recante i "Termini di Servizio", la Megavideo consentiva ai singoli utenti di inoltrare, sulla piattaforma da essa gestita, "video e altri materiali nonché l’hosting, la condivisione e/o pubblicazione di tali inserimenti" ed indicava l'utente medesimo quale unico responsabile di detti inserimenti. Nel citato regolamento del servizio, tra l'altro l'utente si impegnava a non inserire materiale protetto dal diritto d'autore o da segreto industriale o in altro modo soggetto a diritti proprietari di terze parti.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in esame, accerta che la Megavideo, consentendo la diffusione dei programmi della RTI, ha violato i diritti d'autore di parte attrice di cui agli artt. 78 ter e 79 LDA e ne inibisce l’ulteriore diffusione. In particolare, così motiva la propria decisione, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata italiana e comunitaria :

La tutela invocata e spettante alla R.T.I. riguarda i diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore ed in particolare, considerata la duplice veste della società attrice di "produttore" dei programmi televisivi e di "operatore" che svolge "l'attività di emissione televisiva", i diritti esclusivi di cui agli articoli 78 ter e 79 LDA.

In particolare, si tratta: ex art. 78 ter, del diritto di autorizzare: "la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni", nonché la distribuzione con qualsiasi mezzo, il noleggio il prestito, nonché alla vendita di detti prodotti e la "messa a disposizione del pubblico" (''diritto che non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico"); ex art. 79, il potere esclusivo di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni su filo o via etere, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta in qualsiasi modo o forma, nonché la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico.

Ne consegue, quindi, che la RTI ha l'esclusivo diritto, in relazione ai programmi citati, di autorizzare la riproduzione integrale o in frammenti degli stessi secondo le modalità stabilite, nonché la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento individualmente scelto e che, pertanto, la riproduzione effettuata dalla società convenuta, non essendo stata autorizzata, ha leso direttamente tali diritti esclusivi.

Nel caso di specie, non si può inquadrare l'attività svolta dalla società convenuta in quella svolta dalla figura del c.d. “hosting provider", attività prevista dall'art. 16 D.Lgs. n. 70/2003, consistente nella mera memorizzazione di informazioni fomite dal destinatario del servizio, e per la quale attività è escluso un obbligo generale di sorveglianza nella di ricerca dei fatti (art. 17 del predetto decreto) ed è previsto che la società di informazione non sia responsabile delle informazioni memorizzate, a condizione che non abbia conoscenza dell'illiceità ed a condizione che appena ne venga a conoscenza, su comunicazione delle autorità competenti, rimuova l'informazione disabilitando l'accesso (art. 16 del predetto decreto).

La Megavideo, tramite la piattaforma in oggetto, organizzava con diverse modalità e metteva a disposizione degli utenti contenuti audiovisivi provenienti da diverse fonti, prevedendo l'offerta gratuita di contenuti per un periodo limitato di tempo al giorno ovvero a pagamento, tramite il pagamento di abbonamenti e, comunque, a fronte di una intensa raccolta di pubblicità in grado di generare ricavi anche significativi ove si consideri che la raccolta pubblicitaria online riguardava tutte le inserzioni diffuse su internet e parametrata a seconda dell'origine geografica del cliente che richiedeva la visione dei filmati.

È evidente, quindi, che il mercato dell'ascolto, in parte a pagamento, ed il mercato pubblicitario erano fonte di cospicui ricavi, i quali erano strettamente collegati ai contenuti dei filmati a disposizione, avendo questi il ruolo di attrarre i clienti, al fine di far acquistare gli abbonamenti e di determinare il successo pubblicitario e, quindi, di assicurare il successo economico conseguente alla gestione della piattaforma.

Non una semplice piattaforma di condivisione dunque, ma un portale che consente una facile e svariata scelta, con una semplice consultazione, di numerosissimi filmati e/o frammenti di filmati in massima parte opera di terzi non casualmente immessi dagli utenti, ma catalogati ed organizzati in specifiche categorie a cui sono collegati preselezionati messaggi pubblicitari, il tutto regolamentato da una serie di regole di utilizzo del sito i c.d. "termini di servizio" (come sopra già visto).

Si ritiene, pertanto, che un sistema così meticolosamente organizzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting, rappresentando un sofisticato content-provider che fornisce contenuti di intrattenimento digitale, distribuendo i diversi video nelle rispettive categorie indicate nell'home page e collegando ad essi i diversi messaggi pubblicitari, cercando di fidelizzare i clienti tramite l’offerta di abbonamenti per evitare il limite temporale di visione dei video presenti sulla piattaforma.

Accertato che l'attività svolta dalla convenuta non possa ricondursi nell'ambito del mero hosting (definito "hosting passivo" dalla giurisprudenza) che si limita ad attivare il processo tecnico che consente l'accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, trattandosi invece di una complessa organizzazione di sfruttamento pubblicitario ed economico (abbonamenti) dei contenuti immessi in rete e dettagliatamente organizzati, si ritiene l'inapplicabilità in relazione a questa attività dell'art. 16 del suddetto D.Lgs. n. 70/2003 e la relativa esenzione da responsabilità, considerandosi, invece, provata la sussistenza della responsabilità della società convenuta nella violazione dei diritti di esclusiva di cui la società attrice era titolare in virtù della LDA.

Ciò in armonia con la giurisprudenza ormai consolidata italiana e comunitaria che ha delineato il ruolo attivo dell'ISP, sottratto dal beneficio della irresponsabilità prevista dall'art. 15 della direttiva CE n. 31/2000 per i fatti illeciti commessi dai destinatari dei sevizi per la mera fornitura dei servizi di accesso, configurabile nel caso in cui presti una consistente assistenza nell’ottimizzare la presentazione di offerte o contenuti digitali e nel promuovere offerte o contenuti digitali (decisioni Corte di Giustizia UE 23.3.2010 caso Google c. Louis Vuitton e 12.7.2011 caso L'Oreal c e-Bay) e, quindi, abbia dato un pur minimo contributo all'editing del materiale sulla rete lesivo di interessi tutelati. L'orientamento giurisprudenziale citato è egualmente uniforme nel ritenere comunque che anche l'hosting c.d. "attivo" non può essere soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza e di procedere ad un controllo preventivo del materiale immesso in rete dagli utenti, in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile compressione del diritto di informazione e della libertà di espressione e comprometterebbe il necessario equilibrio che deve esserci tra la tutela del diritto d'autore ed appunto la libertà d'impresa nel campo della comunicazione.

Ed infatti la Corte di Giustizia UE del 24.11.2011 - caso Scarlet c. SABAM - ha ritenuto inammissibile l’imposizione in capo all’ISP di sistemi di filtraggio dei contenuti digitali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale che riguardino tutte le comunicazioni elettroniche che transitano sui suoi servizi, di tutta la sua clientela, a titolo preventivo e a sue spese esclusive e senza limiti di tempo e, quindi, una sorta di obbligo generale di sorveglianza, in quanto causerebbe una grave violazione della libertà d'impresa perché l'obbligherebbe a predisporre un sistema informatico complesso, costoso e permanente, dovendosi garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d'autore e quelli della libertà d’impresa appannaggio degli ISP in forza dell'art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Egualmente, tuttavia, non può escludersi una responsabilità del gestore della piattaforma ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, dovendo in questo caso rispondere delle trasmissioni illecite se non si attivi per rimuoverle e prosegua, invece, nel fornire gli strumenti per la continuazione della condotta illecita.

In tal senso, nella decisione del 23.3.2010, già citata, la Corte di Giustizia ha statuito che, anche in riferimento al semplice prestatore di un servizio dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio (e non quindi dell'hosting "attivo" della fattispecie in esame), va esclusa l’esenzione da responsabilità prevista dall'art. 14 della direttiva n. 2000/31 quando il prestatore "dopo aver preso conoscenza, mediante un'informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività di detti destinatari abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi" (punto 109) sancendo quindi che la conoscenza, comunque acquisita (e non solo se conosciuta tramite le autorità competenti o a seguito di esplicita diffida), della illiceità dei dati fa sorgere la responsabilità civile e risarcitoria dell'ISP.

Nella fattispecie in esame sono allegate (nn. da 20 a 20 quater) le diffide inviate nel luglio 2010 dalla RTI alla Megavideo con le quali la RTI comunicava la violazione dei propri diritti di esclusiva indicando le reti televisive italiane di cui era titolare ed indicando in nota vari titoli delle trasmissioni pertinenti i dedotti diritti di esclusiva. Pertanto, è da detto periodo che deve individuarsi l’inizio del comportamento sanzionabile e colposo della società convenuta, protrattosi nel tempo, considerato che le indicazioni indicate in dette diffide erano sufficienti per consentire alla società convenuta ad attivarsi per impedire la prosecuzione della violazione dei diritti di esclusiva e tenuto, altresì conto che, al di là di dette diffide, la società convenuta poteva facilmente ed autonomamente prendere conoscenza delle violazioni sia per la notorietà dei programmi in questione e delle emittenti televisive che, in particolare, per la presenza su tutti i brani televisivi in contestazione dei marchi distintivi di RTI (i loghi Rete-Quattro, Canale 5 e Italia-Uno).

 

Con riferimento all’accertamento del danno subito dalla RTI, il Tribunale romano, oltre al danno patrimoniale, pur ritenendo non sussistente la violazione di un diritto morale d'autore (diritto riservato dalla legge all'autore del format dei programmi ed ai singoli partecipanti), accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nella forma del danno morale, avendo la società convenuta posto in essere una condotta in astratto sussumibile in una fattispecie di reato. In particolare, evidenzia quanto segue:

La condotta integra la fattispecie di reato di cui all'art. 171 ter LDA (lett. a,  comma 1, lett. b, comma 2), in quanto la società convenuta, a chiari fini di ottenere un arricchimento patrimoniale (mediante pubblicità, abbonamenti) diffondeva in pubblico e comunicava al pubblico opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo ed oggetto di diritti di esclusiva.

In ordine alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, premesso che, come emerge dalla perizia espletata, non è stato possibile quantificare il fatturato della società convenuta in ordine all'attività contestata per la mancanza della relativa documentazione amministrativa e contabile, si ritiene che il danno possa liquidarsi in via equitativa utilizzando, come parametro, il c.d. "prezzo del consenso" e, cioè, la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei filmati.