• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

20 aprile 2017

Il Tribunale di Torino impone a YouTube a rimuovere le puntate di telenovelas condivise sulla nota piattaforma in violazione di copyright

I giudici torinesi hanno affrontato il tema della responsabilità dell’internet service provider, pronunciandosi su una controversia riguardante la violazione dei diritti di sfruttamento economico in ordine ad alcune telenovelas, da tempo rese disponibili, gratuitamente, sulla piattaforma YouTube.

Con la sentenza n. 1928, depositata il 7 aprile 2017, il Tribunale ha deciso in merito alla domanda di inibitoria e tutela risarcitoria presentata dalla società attrice Delta TV Programs s.r.l. in relazione ai diritti di sfruttamento economico da essa vantati in ordine a n. 18 prodotti audiovisivi (telenovelas), lesi dal servizio di videosharing approntato e gestito dal portale internet YouTube.

La Delta TV è titolare esclusiva dei diritti di sfruttamento economico di alcune telenovelas di produzione sudamericana. Tali diritti vengono licenziati o sub licenziati sul territorio italiano ad emittenti televisive su scala nazionale o regionale, nell’ambito dell’attività di impresa di Delta TV.

Essa è venuta a conoscenza che un certo numero di episodi delle telenovelas predette sono stati caricati, nella loro versione italiana prodotta da Delta TV sui siti internet youtube.com e youtube.it, ove sono accessibili direttamente e gratuitamente da tutti gli utenti internet. In particolare, digitando il titolo delle telenovelas in questione elencate sul motore di ricerca google.com compare, nella prima pagina dei risultati di ricerca, il link al sito youtube.com, nel quale vengono visualizzati i links ad un certo numero di episodi della telenovela cui l’utente è interessato. La visione degli episodi in parola è preceduta o accompagnata da uno spot pubblicitario, anch’esso sotto forma di filmato, ovvero come messaggio grafico di testo banner. Tali spot e banner pubblicitari variano nel tempo, essendo oggetto di un’attività di aggiornamento costante.

La Delta TV lamenta che la possibilità di visionare gratuitamente da parte degli utenti di google e YouTube reca ad essa ingenti danni, poiché pregiudica il modello di business adottato dalla stessa Delta TV, atteso che nessun operatore economico è disposto ad investire per rendersi licenziatario, dietro corresponsione di un prezzo, dei diritti televisivi relativi ad un prodotto audiovisivo al quale si possa accedere liberamente e gratuitamente tramite la rete internet.

La parti convenute, Google Inc e YouTube LLC, hanno chiesto la reiezione di tutte le domande di merito e cautelari avanzate dall’attrice per cessazione della materia del contendere. Infatti, YouTube LLC, una volta ricevuta la notifica del ricorso, avendo avuto accesso alla documentazione prodotta con l’atto di citazione, è venuta a conoscenza per la prima volta degli URL (Uniform Resource Locator) relativi ai filmati presenti su youtube.com aventi ad oggetto le telenovelas per cui è causa. A seguito di detta intervenuta conoscenza, YouTube LLC ha provveduto a rimuovere i relativi filmati elencati da controparte.

Inoltre, le convenute osservano che nessuna responsabilità può essere loro imputata, atteso che il regime di responsabilità giuridica relativo ai fornitori di servizi internet di videosharing è quello delineato per gli hosting provider dal D.Lgs. n. 70/2003 attuativo della direttiva n. 2000/31/CE. Prima della citazione a giudizio e della notificazione dell’atto di citazione, nessuna diffida specifica e analitica, contenente l’elenco degli URL di cui sopra, è stata loro recapitata e, pertanto, nessun addebito di responsabilità può essere loro mosso, giacché la normativa sopra richiamata, come anche interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria intervenuta sul punto, non prevede alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti che vengono caricati sul sito gestito dall’hosting provider al fine della fornitura agli utenti di un servizio di videosharing;

Infatti, da un lato, la diffida stragiudiziale del 25 marzo 2013, inviata da Delta TV prima dell’instaurazione del contenzioso, era priva della precisa indicazione degli URL, dall’altro lato, deve ritenersi principio consolidato quello per cui la preventiva individuazione dei contenuti web di carattere illecito costituisce un’attività che non può gravare sul provider, ma, piuttosto, deve essere il risultato di un’attività rimessa, in primo luogo, al titolare del diritto che si afferma leso.

In sede cautelare, con ordinanza del 5 maggio 2014, il Tribunale in composizione monocratica aveva rigettato le domande avanzate da Delta TV sul presupposto che in ordine ai files oggetto di diffida con indicazione dell’URL fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere per intervenuta rimozione dei relativi files e che, in relazione alla richiesta inibitoria per il futuro nuovo caricamento da parte di soggetti terzi, al momento, non si potesse prefigurare un obbligo di sorveglianza preventiva in capo alle convenute, le quali, allo stato degli atti, non potevano qualificarsi quali hosting attivi partecipanti in prima persona alla formazione e all’esposizione dei contenuti pubblicati sul sito YouTube.

Con successiva ordinanza collegiale del 23 giugno 2014, il Collegio, in sede di reclamo, ha parzialmente riformato il provvedimento di prime cure, ordinando a Google Inc. ed a YouTube LLC di rimuovere dalla piattaforma gli audiovisivi di cui agli URL comunicati da Delta TV e di impedire l’ulteriore caricamento sulla piattaforma YouTube dei medesimi materiali.

Con la sentenza in esame in Tribunale di Torino ha trattato le singole questioni emerse in corso di causa, svolgendo le relative considerazioni.

 

Natura del servizio di videosharing gestito dalla piattaforma YouTube, legislazione applicabile al caso di specie e conseguente regime di responsabilità

Come emerge dagli atti di causa e dall’esito della consulenza tecnica svolta in corso di causa, YouTube LLC eroga attraverso i siti www.youtube.it e www.youtube.com un servizio di videosharing mediante il quale i singoli utenti possono caricare, sugli host messi a disposizione dal gestore, contenuti video da porre in condivisione con gli altri utenti internet, i quali, dunque, senza alcuna preventiva registrazione, possono accedere e visionare gratuitamente i predetti video, potendo altresì procedere ad un commento degli stessi attraverso l’inserzione di un contenuto linguistico a mezzo di appositi post.

Detta attività deve essere inquadrata nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 70/2003, a sua volta attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/31/CE di cui costituisce una quasi pedissequa trasposizione nell’ordinamento italiano.

L’art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003, rubricato come “Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni - hosting”, stabilisce espressamente quanto segue:
“1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.
3. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

L’art. 17 del D.Lgs. n. 70/2003, rubricato come “Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”, a sua volta, dispone:
“Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3
. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”.

Tali disposizioni costituiscono puntuale e fedele trasposizione dei principi affermati dal legislatore europeo con la direttiva n. 2000/31/CE.

Lo stato della legislazione attualmente vigente esclude, infatti, che via sia un obbligo generale di vigilanza preventiva del fornitore di servizi Internet (Internet Service Provider), e quindi anche del soggetto che eroga il servizio di videosharing, atteso che lo stesso si pone in una posizione di neutralità rispetto ai contenuti caricati.

D’altra parte, l’opzione normativa scelta e avallata dal legislatore nazionale ed europeo è conforme e conseguente alla natura del mezzo di comunicazione di cui trattasi: ove infatti si volesse imporre un sistema di controllo e filtraggio preventivo nei servizi di hosting provider ne verrebbe pregiudicata la diffusività e la capillarità della relativa comunicazione la quale si basa sull’adozione di sistemi automatici di caricamento, i quali, evidentemente, non potrebbero operare nelle modalità attuali nel caso in cui si dovesse dare attuazione ad un sistema preventivo di controllo.

Il punto di equilibrio è stato allora rinvenuto in un sistema di controllo successivo e ad attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti d’autore ritenuti violati.

E’ certamente vero che detta modalità di tutela implica un peculiare (e costoso) obbligo di facere (l’obbligo di sorveglianza e vigilanza in proprio) da parte del titolare del diritto d’autore violato, ma è anche vero che detta modalità è imposta dall’attuale assetto normativo ed è l’unica che consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell’informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuare e concretare.

 

Natura di hosting attivo o passivo di YouTube

L’istruttoria svolta ha avuto quale tema di indagine quello di accertare se, in concreto, la piattaforma di videosharing YouTube operi come un fornitore neutrale (e quindi come un hosting passivo) ovvero se essa, in ragione del suo effettivo atteggiarsi e del suo reale funzionamento, operi con modalità tali da far perdere il carattere neutrale (rispetto ai contenuti caricati) come richiesto dal D.Lgs. n. 70/2003 per l’operatività delle deroghe di responsabilità di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003 (e quindi, in definitiva, come un hosting attivo).

Ebbene, il Tribunale ritiene che il punto di discrimine fra fornitore neutrale e fornitore non neutrale debba essere individuato nella manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o memorizzati, come peraltro suggerito (sebbene con riferimento alle attività di “mere conduit” e “caching”) dal considerando n. 43 della direttiva n. 2000/31/CE, estensibile, per analogia, anche al caso dell’hosting, nonché come anche chiarito dai successivi considerando n. 44 e 46 che richiamano l’intenzionalità e l’inerzia di fronte a specifiche informazioni dell’avvenuto illecito quali momenti di discrimine per il venir meno dell’operatività delle deroghe di responsabilità.

Un’interpretazione sistematica della sopra richiamata normativa nazionale e comunitaria vigente, così come la lettura integrata e sistematica di tutti i “considerando” della direttiva …, consentono invero di ritenere applicabile anche all’attività di hosting (prevista e disciplinata all’articolo 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003) il predetto criterio discretivo.

Se, invero, il fornitore di servizi internet, non si limita ad un mero ruolo di intermediario fra due soggetti distanti mettendo a disposizione la propria piattaforma tecnologica, ma rielabora o partecipa alla redazione del contenuto intermediato, si avrà in questo caso una piena responsabilità civile secondo le regole comuni.

Qualora, invece, vengano attuate delle mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (attraverso - ad esempio - il caso tipico della indicizzazione o dei suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali ovvero quello altrettanto tipico dell’inserzione pubblicitaria e dell’abbinamento di messaggi pubblicitari mirati), le predette clausole di deroga di responsabilità continueranno ad operare poiché, nel caso in esame, ci si troverà nell’ambito di espedienti tecnologici volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma, e non già innanzi ad un’ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato.

La Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 95 del 2015 - alla luce della normativa europea e italiana vigente sopra richiamata e delle pronunce della Corte di Giustizia UE avutesi in materia (nei procedimenti C- 236/08 e C- 238/2008 - caso Google c. Louis Vuitton, C. 324/09 - caso L'Oreal c. Ebay, C-70 - caso Scarlet Extended c. Sabam, C- 360/10 - caso Sabam c. Netlog, C-314/12 – caso UPC Telekabel Wien Gmbh c. Constantin Film Verleigh gmbh e WegaFilmproduktionsgesellschaft bmbh) - ha peraltro affermato che la nozione di hosting provider attivo è di per sé fuorviante “e sicuramente da evitare concettualmente in quanto mal si addice ai servizi di ospitalità in rete in cui il prestatore non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi semmai a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, ove il contenuto viene mostrato così come è caricato dall’utente senza alcuna ulteriore elaborazione da parte del prestatore”.

In tal senso, può convenirsi che un hosting che diviene “attivo” (ovverosia che partecipa all’elaborazione dei contenuti che ospita o trasmette) perde la sua neutralità (da intendersi quale connotato essenziale ed esiziale della qualifica di hosting provider), e, in quanto tale, non può più definirsi hosting ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 70/2003, con conseguente venir meno del beneficio di cui alle clausole di deroga previste dal combinato disposto degli articoli 16 e 17 del cennato D.Lgs. n. 70/2003, di modo che il suo status di responsabilità ricade inevitabilmente nell’alveo delle comuni regole della responsabilità civile.

Dunque, deve ritenersi che, allorquando l’hosting provider ex art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003 (corrispondente all’articolo 14 della direttiva n. 2000/31/CE) interviene modificando o partecipando all’elaborazione del contenuto ospitato, dovrà affermarsi il venir meno delle clausole di deroga delle responsabilità, con la conseguenza che troveranno applicazione le ordinarie regole di responsabilità civile.

La difesa attrice, peraltro, afferma che la piattaforma di videosharing YouTube non possa essere assimilata alla figura dell’hosting provider contemplata dagli articoli art. 16 del D.Lgs. n. 70/2003 e 14 della direttiva n. 2000/31/CE, poiché tali testi normativi furono ideati e concernono - anche all’attualità - la diversa figura dell’hosting allora conosciuto che svolgeva un’attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo (ciò che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse e memorizzate), senza alcun sfruttamento commerciale dei contenuti.

Al riguardo, il Tribunale osserva come il D.Lgs. n. 70/2003 trovi applicazione anche al caso in esame in forza del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo.

Detti articoli chiariscono, infatti, che il decreto ha ad oggetto la regolamentazione dei servizi della società dell’informazione, con particolare riguardo al commercio elettronico e che i servizi della società dell’informazione si identificano con “le attività economiche svolte in linea - online -“ (v. la lett. “a” dell’articolo 2) e con le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, che fornisce espressamente le seguenti testuali qualificazioni e definizioni: “«servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per «servizio a distanza» un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per «servizio per via elettronica» un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per «servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi» un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”.

Alla luce di tali dati normativi, non vi è dubbio che sebbene vi siano costanti aggiornamenti tecnologici o evoluzioni dei servizi via via offerti tramite la rete internet, la piattaforma di videosharing YouTube rientri - allo stato attuale della legislazione - nella nozione di prestatore dei “servizi della società dell’informazione”, trattandosi di attività economica svolta online, quindi a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, ovverosia un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti, inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici.

È certamente vero che tale soluzione possa in un certo senso vanificare parzialmente lo sforzo produttivo dell’editore di contenuti e quindi gli investimenti sottostanti, ma è anche vero che allo stato attuale questo è il punto di equilibrio rinvenibile nella legislazione positiva e che solo una nuova legislazione (nazionale e sovranazionale) può modificare tale assetto ordinamentale.

La difesa attrice sostiene, inoltre, che nel caso in esame vi siano diversi indici dai quali dovrebbe inferirsi il ruolo di hosting attivo svolto da YouTube.

Fra questi, in particolare, vengono menzionate le seguenti attività svolte dalla piattaforma YouTube:
1) l’indicizzazione e la catalogazione dei contenuti;
2) l’abbinamento dei contenuti a una determinata pubblicità affine ai contenuti stessi;
3) la conclusione di accordi con gli utenti terzi che hanno caricato i video per la spartizione dei proventi pubblicitari sulla base delle visualizzazioni;
4) la possibilità di consentire all’utente di rendere visibile il video solo ai propri contatti, così escludendo che il contenuto caricato possa essere visibile a tutti gli utenti del sito YouTube e celando così un eventuale illecito autoriale.

In altri termini, secondo la prospettazione offerta dalla difesa attrice, l’attività di indicizzazione, organizzazione, e gestione dei video caricati dai terzi, al fine del loro sfruttamento, costituirebbe elemento idoneo a escludere la neutralità del prestatore di servizi.

Ebbene, il Tribunale - anche alla luce dell’istruttoria svolta e di quanto sopra affermato - ritiene che dette attività non costituiscano affatto elaborazioni idonee a manipolare, alterare o comunque a incidere sui contenuti ospitati, trasmessi e visualizzati sulla piattaforma gestita dalle parti convenute.

Esse sono tutte attività attinenti alla migliore utilizzazione, visualizzazione e sfruttamento commerciale dei contenuti, ma non certo elaborazioni che manipolano il contenuto del video condiviso fra più utenti.

Il punto di discrimine è invero proprio questo: solo un intervento che modifichi il video caricato da terzi è idoneo a far venir meno l’esenzione di responsabilità ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003.

Viceversa, un intervento che valorizzi quel video - inserendolo in un indice, abbinandovi della pubblicità pertinente alla sua tipologia, oppure rendendolo visibile accanto a video similari - non comporta il venir meno della neutralità, poiché non incide affatto sul contenuto del video (e, nel caso in esame, dell’opera tutelabile ex lege n. 633/1941).

Né può censurarsi il fatto che tali accorgimenti siano tutti volti all’incremento dei ricavi economici della piattaforma YouTube, atteso che ciò è espressamente contemplato dal legislatore laddove all’articolo 2, lett. a), del D.Lgs. n. 70/2003, prevede espressamente - quale oggetto dell’ambito di applicazione della normativa in parola - “le attività economiche svolte in linea - online”, da identificarsi quali “servizi della società dell’informazione”.

Alla luce di quanto sopra detto, va dunque affermato che anche alla piattaforma YouTube deve applicarsi il regime di esenzione dalle regole della comune responsabilità civile ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70/2003.

 

Contenuto minimo di una segnalazione idonea a far attivare un obbligo di intervento e rimozione da parte del gestore della piattaforma di videosharing

La difesa attrice ha affermato in atti che - al fine dell’attivazione dell’obbligo di controllo a posteriori delle convenute - sia sufficiente una segnalazione mediante mera indicazione dei titoli commerciali delle opere i cui diritti di sfruttamento si ritengono violati.

A tal fine, si evidenzia come la diffida stragiudiziale del 25 marzo 2013, rivolta da Delta TV alle convenute, effettivamente non conteneva alcuna indicazione specifica degli URL dei video rinvenuti da Delta TV su youtube.com..

Solo con il deposito dell’atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, la Delta TV ha individuato gli esatti indirizzi URL ove sono allocati i video delle opere ritenute coperte da diritto d’autore.

Ai fini della decisione, va invero accertato se le convenute abbiano adempiuto o meno all’obbligo di controllo successivo, a posteriori, su di esse gravante.

In particolare, deve essere accertato se al fine di attivare l’obbligo di controllo successivo, a posteriori, è sufficiente una diffida generica contenente il solo titolo del prodotto audiovisivo, ovvero se, al contrario, deve essere individuato con esattezza l’URL relativo al caricamento ritenuto illecito.

Il Tribunale ritiene che, al fine dell’attivazione di controllo a posteriori in capo alle convenute, sia necessaria la ricorrenza di una diffida specifica (contenente cioè gli indirizzi specifici compendiati in singoli URL), dovendosi escludere che una generica diffida, contenente i soli titoli commerciali dei prodotti audiovisivi, sia idonea a far venire meno la neutralità del gestore, e quindi ad attivare la sua responsabilità.

Tale affermazione discende - oltre che dai risultati dell’accertamento tecnico compiuto mediante c.t.u. - dalla natura della piattaforma tecnologica di cui trattasi che è fondata su una procedura del tutto automatizzata idonea a gestire milioni di files, nella quale una mera generica ricerca per nome del titolo commerciale ad esso assegnato dal suo produttore risulta - effettivamente - del tutto inidonea ad individuare un file video caricato illegittimamente da altri.

In senso contrario a quanto ora affermato, è stato sostenuto in giurisprudenza che l’individuazione a mezzo di URL non sarebbe idonea allo scopo qui considerato giacché, fra l’altro, l’URL non identifica in sé il contenuto del video, ma solo la sua localizzazione (v. la sentenza n. 8437/2016 del Tribunale di Roma).

Tale argomento, tuttavia, deve ritenersi superato dagli esiti degli accertamenti tecnici condotti in corso di causa che hanno evidenziato come l’indicazione dell’URL consenta agevolmente la successiva creazione del valore hash (MD5) costituente una sorta di fedele “impronta” del video ivi allocato, di modo che essa risulta elemento chiaramente identificativo del suo contenuto con il quale, in forza di una relazione biunivoca, è del tutto coincidente.

Ciò posto, va evidenziato come solo con il deposito dell’atto di citazione e contestuale ricorso cautelare, la Delta TV Programs s.r.l. ha individuato gli esatti indirizzi URL ove sono allocati i video delle opere ritenute coperte da diritto d’autore.

A ciò consegue l’accoglimento della domanda di inibitoria svolta dalla parte attrice con riferimento ai soli video e files individuati mediante indicazione di URL.

 

Obbligo di impedire nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione e rimossi

L’istruttoria tecnica svolta in corso di causa ha permesso di accertare come per i gestori della piattaforma YouTube sia possibile, e agevole, provvedere a impedire che un video già caricato sia nuovamente caricato da terzi, sebbene con una minima possibilità di insuccesso nella attività di “individuazione e intercettazione” dei nuovi caricamenti.

Tale impedimento può avvenire in due modi:
1) mediante il calcolo di “un valore hash (formato MD5) del video oggetto di rimozione”;
2) mediante il ricorso al software Content Id in dotazione alla stessa piattaforma You Tube.

Secondo il Tribunale, deve affermarsi che per la piattaforma YouTube (essendo ciò pienamente possibile dal punto di vista tecnico, sebbene con un minimo margine di possibilità di insuccesso) sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di impedire nuovi caricamenti di video già segnalati come violazione del diritto d’autore, e ciò sulla base del chiaro disposto normativo di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003, il quale stabilisce che il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, ma solo a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita.

Tale conoscenza subentra certamente allorquando un soggetto segnali la violazione del proprio diritto d’autore e non segua una seria rivendicazione da parte del soggetto che ha caricato il video ovvero allorquando detta rivendicazione difetti del tutto.

Una volta a conoscenza dell’illiceità, il gestore della piattaforma di videosharing ha invero l’obbligo (discendente, fra l’altro, dallo stesso comma 1 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 70/2003) di attivarsi e cooperare con il titolare dei diritti d’autore violati al fine di interrompere effettivamente l’illecito ad esso denunciato ed evitare la sua perpetuazione.

 

Alla luce delle predette considerazioni, nell’esaminare le domande presentate, il Tribunale ha ordinato alle parti convenute, condannandole a pagare a titolo di risarcimento del danno la somma di € 250.000,00, di:

  • rimuovere dalla piattaforma YouTube gli audiovisivi di cui agli URL comunicati da Delta TV Programs s.r.l. con il documento allegato all’atto di citazione.
  • impedire l’ulteriore caricamento sulla piattaforma YouTube degli audiovisivi di cui agli URL comunicati da Delta TV con il documento allegato all’atto di citazione, ricorrendo alle funzionalità e ai mezzi tecnici più utili allo scopo, e comunque anche impiegando a tal fine, a proprie spese e cura, il software Content ID, opportunamente adattato allo scopo, e utilizzando come reference files i contenuti caricati agli URL di cui sopra.
  • cancellare e comunque rimuovere dai propri sistemi informatici, o dai sistemi informatici di terzi con cui le convenute intrattengano rapporti contrattuali per la memorizzazione e la conservazione, gli audiovisivi di cui agli URL comunicati da Delta TV Programs s.r.l. con il documento allegato all’atto di citazione.