• Etichettatura

1 febbraio 2019

Approvato in Senato l'emendamento al decreto legge Semplificazioni che prevede l'obbligo di etichettatura di origine per tutti i prodotti alimentari

Il 29 gennaio,  in Assemblea al Senato, in sede di discussione del D.d.L. di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018)  è stato approvato, fra gli altri, l’emendamento in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

In Italia l'obbligo di indicazione d'origine esiste solo per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il risopomodoro.

L’Unione europea ha esteso l’obbligo anche alla carne fresca, alla frutta, alla verdura fresche, alle uova, al miele, all'olio extravergine di oliva e al pesce, lasciando però fuori, ad es. i salumi e prosciutt, i succhi e marmellate.

Con l'emendamento contenuto nel decreto Semplificazioni viene data la possibilità di estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti.

La disposizione sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tuttavia, di un decreto esecutivo.

In particolare l’art. 3-bis, introdotto con l’approvazione dell’emendamento n. 3.0.700 e di seguito riportato, apporta alcune modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, contenente “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di etichettatura) 

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.
3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018. La difformità fra il Paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche leali d'informazione”;

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231”;

f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Nel Comunicato stampa del 29 gennaio 2019, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, così commenta l'approvazione in Senato dell'emendamento che prevede l'obbligo di etichettatura di origine per tutti i prodotti alimentari.

"Vince il Made in Italy, vincono i produttori onesti e i consumatori che ora potranno scegliere in totale trasparenza.
Niente più informazioni ingannevoli né falsi sulle nostre tavole. Lo avevamo promesso e ora portiamo a casa questo importante risultato. Ce lo avevano chiesto i cittadini, le associazioni di categoria e le nostre aziende che ogni giorno, con il loro lavoro e le eccellenze agroalimentari prodotte, portano in alto il nome del nostro Paese nel mondo. Noi siamo dalla loro parte."

Anche la Coldiretti commenta positivamente l’emendamento, sottolineando come la trasparenza dell’informazione consenta ai consumatori di effettuare scelte di acquisto consapevoli ed impedisca di spacciare prodotti stranieri come nazionali.

Di diverso avviso Federalimentare, che pur riconoscendo il ruolo fondamentale delle norme che possono migliorare le informazioni per i consumatori sui prodotti alimentari, ritiene necessario che le disposizioni in materia di etichettatura siano discusse e condivise a livello europeo e non solo italiano e ciò per evitare di introdurre obblighi valevoli per le sole imprese nazionali che, in questo modo, sarebbero le uniche a sostenere l'aggravio dei relativi costi, trovandosi così in svantaggio competitivo rispetto alle altre imprese dell'UE che non si vedrebbero applicare tale normativa. Proprio per queste ragioni, Federalimentare auspica una modifica della proposta attuale e una riapertura del dibattito in sede europea.

Il provvedimento di conversione del decreto legge passa ora alla Camera dei deputati che deve chiudere l’iter di conversione in legge del decreto legge.