disegni o modelli

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19 novembre 2024

Pubblicato in Gazzetta il pacchetto di riforma legislativa del design dell'UE

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 18 novembre 2024, i due atti legislativi del cd. design package, ovvero il pacchetto legislativo sulla protezione dei disegni e modelli industriali, proposti dalla Commissione UE il 28 novembre 2022 ed approvati dal Consiglio dell'Unione europea il 10 ottobre 2024.

Il nuovo pacchetto legislativo dell’UE in materia di disegni e modelli pubblicato contiene:

Le nuove disposizioni modernizzano, chiariscono e rafforzano la protezione dei disegni e modelli per affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie e realtà del mondo virtuale, armonizzando al contempo le disposizioni nazionali e a livello UE.

La riforma legislativa dell’UE in materia di disegni e modelli aumenta la certezza del diritto, riduce la complessità e amplia l’accessibilità dei diritti relativi ai disegni e modelli, a grande beneficio dei creatori e delle imprese di tutta Europa. Inoltre garantisce una maggiore interoperabilità dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell’UE ed armonizza in tutta l’UE il regime divergente di protezione dei pezzi di ricambio.

Il Regolamento n. 2024/2822 entrerà in vigore l'8 dicembre 2024 (20 giorni dopo la sua pubblicazione), ma la sua attuazione sarà graduale. Alcune modifiche si applicheranno dal primo giorno del mese successivo ai 4 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (1° maggio 2025),  mentre le disposizioni che richiedono un ulteriore sviluppo tramite legislazione secondaria si applicheranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (1° luglio 2026).

La direttiva sui disegni e modelli entrerà in vigore contemporaneamente al regolamento modificativo. Gli Stati membri disporranno di 36 mesi per recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali (9 dicembre 2027).

Si riportano di seguito le principali modifiche del nuovo package design riguardanti le definizioni, i diritti esclusivi, le limitazioni, il deposito e le tasse.

 

Definizioni

La riforma chiarisce e modifica le definizioni di "design" e "prodotto" di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, emendato dal regolamento modificativo.

In particolare, la definizione di disegno o modello è stata ampliata per includere l’animazione, che deve essere intesa come una modifica progressiva della caratteristica o delle caratteristiche del disegno o modello. L’animazione comprende sia il movimento sia la transizione.

La definizione di prodotto è stata invece, rivista per includere esplicitamente gli elementi non fisici.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, compresi gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, nonché le opere grafiche o i simboli, i loghi, i motivi di superficie e interfacce grafiche utente.

 

Diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE

L’ambito di applicazione dei diritti esclusivi conferiti da un disegno o modello è stato adeguato per includere la stampa 3D. In base all'art. 19, paragrafo 2, lettera d), Reg. n. 6/2002, emendato dal regolamento modificativo, ora anche la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello costituiscono un uso illecito di un disegno o modello.

 

Limitazioni

Il nuovo art. 20 del Regolamento 6/2022 ha introdotte due nuove limitazioni ai diritti esclusivi.

I diritti conferiti dal disegno o modello dell’UE non possono essere esercitati riguardo agli atti compiuti:

  • al fine di identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare del diritto sul disegno o modello. L’obiettivo è di consentire l’interoperabilità dei prodotti;
  •  a fini di commento, critica o parodia. Tali atti sono consentiti per salvaguardare il diritto alla libertà di parola.

 

Clausola di riparazione

Ai sensi dell'art. 20-bis, introdotto dal regolamento modificativo, la clausola di riparazione transitoria diventa una disposizione permanente

Tale disposizione chiarisce l’eccezione alla protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione di prodotti complessi (come i pezzi di ricambio per il settore delle automobili).

La clausola affronta le perturbazioni del mercato interno dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione e mira a contrastare la precedente frammentazione giuridica nella protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio, creando un approccio più armonizzato.

Per effetto di tale norma, non esiste alcuna protezione per un disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l’aspetto originario. Tale eccezione si applica esclusivamente ai fini della riparazione e la parte di ricambio deve corrispondere all’aspetto del pezzo originale.

La nuova clausola è stata inserita nell’articolo 19 della direttiva di rifusione, con un periodo transitorio di 8 anni per consentire che i design esistenti di componenti siano protetti durante il passaggio dal quadro giuridico attuale a quello previsto dai due nuovi atti normativi adottati.

 

Deposito ed esame

La recente riforma introduce diverse modifiche significative alla procedura di deposito e di esame al fine di migliorare l’efficienza e l’accessibilità per gli utenti.

In particolare si prevede l'abolizione della presentazione di campioni fisici ed il deposito centralizzato.

Le domande di disegni e modelli dell’UE non possono più essere depositate tramite gli uffici nazionali. Tutte le domande devono ora essere presentate direttamente all’EUIPO, in modo tale da snellire la procedura e ridurre la complessità.

 

Tasse

La riforma aggiorna anche le tariffe e la struttura tariffaria per la registrazione dei design.

Gli importi delle tasse e le modalità di pagamento sono stati integrati in un allegato al regolamento (CE) n. 6/2002. Di conseguenza l'art. 2 del presente Regolamento n. 2024/2822 ha abrogato il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, divenuto ormai obsoleto.

Il nuovo regime normativo prevede l’unificazione delle tasse di registrazione e di pubblicazione in un’unica tassa di deposito e, nel caso di domande multiple, l’introduzione di una tassa forfettaria per disegno o modello addizionale.