21 luglio 2020
Quando il diritto d’autore difende il concept store
di Simone Milli
Come noto, il diritto d’autore è un istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.
Che il diritto d’autore fosse uno strumento molto flessibile per la tutela delle creazioni intellettuali, era noto ai più, ma in questi ultimi tempi, la giurisprudenza ha riconosciuto a questo strumento una portata ben più ampia di quanto si potesse evincere nero su bianco dalla normativa.
Questa modifica dei confini di azione di uno strumento di tutela è senz’altro “sana”, ed è indice del suo naturale grado di vitalità ed adattamento alle mutate esigenze e necessità del diritto. La modernità di uno strumento di tutela delle creazioni intellettuali non può infatti prescindere da una definizione dinamica dei propri confini che trova vita proprio nelle sentenze dei tribunali.
Recentemente una importante sentenza ha ridefinito i confini del diritto d’autore nel campo dei “concept store”.
Come noto, sono numerose le imprese del campo della moda, dei cosmetici o dei profumi che hanno adottato, nel tempo, uno spazio espositivo sul modello del “concept store” (il primo concept store è stato aperto a New York nel 1986 da Ralph Lauren).
L’idea alla base di un concept store è che lo spazio commerciale deve essere in grado di fondere prodotti e servizi secondo un progetto di esperienza coerente e armoniosa: l’architettura dell’ambiente deve rendere estrema la percezione dei prodotti, mentre la scelta delle luci, delle musiche, degli aromi, deve avvolgere tutti i sensi dei clienti.
Lo sforzo per la definizione di un progetto di concept store di successo è quindi notevole e anche questa creazione intellettuale dovrebbe senz’altro essere protetta dall’impianto normativo.
Oggi, sappiamo che è possibile, grazie ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
La società di prodotti cosmetici e profumeria KIKO ha agito in giudizio contro la concorrente WYCON lamentando che questa avesse replicato, senza essere autorizzata ed in violazione del diritto di autore, l’aspetto dei propri concept store.
KIKO aveva affidato la progettazione dei propri concept store ad uno studio di architettura su commissione.
Il Tribunale di Milano (sentenza n. 11416/2015) e la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 1543/2018) hanno riconosciuto il carattere creativo e originale del progetto dei concept store di KIKO: secondo gli organi giudiziari la scelta, la combinazione e la conformazione degli elementi di arredamento utilizzati da KIKO presentavano sufficienti elementi di creatività, non imposti da alcun problema di carattere tecnico.
WYCON ha però portato il caso davanti alla Corte di Cassazione (ricorso n. 17223/2018),
difendendo la propria istanza che un concept store non sarebbe tutelabile come opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 2 n. 5 della Legge sul Diritto di Autore: “In particolare sono comprese nella protezione: i disegni e le opere dell’architettura….”).
Secondo WYCON, infatti, in un progetto di concept store non sarebbe possibile individuare una superficie di immobile specifica, in cui l’opera dovrebbe incorporarsi, ed elementi strutturali fissi.
La Corte, dopo aver attentamente studiato il caso e le argomentazioni delle due parti, ha affermato nella sentenza n. 8433/2020 che
“in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara «chiave stilistica», di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile come progetto di opera dell’architettura, ai sensi dell’art. 5, n. 2, I.a. («i disegni e le opere dell’architettura»), a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere”.
Pertanto, la Corte di cassazione nella sentenza 8433/2020 relativa alla querelle giudiziaria tra la WYCON e la KIKO, ha stabilito che anche il concept store può essere protetto dal diritto d’autore, come opera dell’architettura, a patto che il progetto o l’arredamento di interni abbiano una chiara chiave stilistica, non dettata dall’esigenza di superare un problema tecnico.
Certamente, questa sentenza rappresenta una importante estensione della tutela autoriale e deve essere di stimolo, per le aziende con spazi espositivi commerciali su modello concept store, nell’adozione di procedure che possano supportare la tutela dei propri diritti.
Ad esempio, seguendo l’insegnamento dello scrittore romano Vegezio, si vis pacem, para bellum, al fine di rafforzare la solidità dell’onere probatorio in caso di contenziosi, potrebbe essere opportuno depositare presso la SIAE (o altri sistemi che garantiscono la prova della data- contenuto) elementi grafici raffiguranti il layout del concept store, quali fotografie, documenti tecnici di spiegazione dell’idea grafica di base, etc.
Ing. Simone Milli
Bugnion S.p.a.