10 giugno 2015
Quando la contraffazione non è violazione del diritto d’autore: l’insufficienza probatoria della paternità di un’opera
Con la sentenza del 21 maggio scorso, il TGI di Parigi, Tribunal de Grande Instance, si è pronunciato in merito a criteri che, su un piano probatorio, all’interno di un giudizio per contraffazione, possono essere idonei a dimostrare l’originalità di un’opera dell’ingegno.
Al centro della controversia c’è una foto di Jimi Hendrix, risalente al 1967, ritratto nell’atto di fumare; foto, questa, successivamente ripresa e modificata da una società specializzata nella vendita di sigarette elettroniche, usata, poi, per la promozione, on line e non, del proprio sito internet.
I ricorrenti, il fotografo e una società inglese, quest’ultima titolare dei diritti patrimoniali ceduti precedentemente dall’autore dello scatto con relativo contratto, lamentano l’esistenza di una fattispecie di contraffazione e chiedono, conseguentemente, il risarcimento dei danni subiti.
Preliminarmente, è opportuno chiarire alcuni punti.
La contraffazione è, nel caso di specie, intesa come alterazione di un’opera dell’ingegno altrui senza il necessario consenso; in secondo luogo, vanno tenuti distinti i due piani nei quali la lesività spiega i suoi effetti: quello patrimoniale, in termini di elaborazione non autorizzata, pregiudizievole dei diritti economici della società inglese, e quello morale, che qui interessa, connesso con la persona dell’autore originario.
Dipendente da una tale situazione, come anticipato, è la dimostrabilità della paternità dell’opera, una prova che può avvenire anche mediante l’affermazione di un requisito necessario per la tutelabilità: il carattere originale.
Il diritto d’autore francese, così come quello italiano, protegge le creazioni di creative esteriorizzate con una forma espressiva idonea alla comunicazione o divulgazione verso terzi. La creatività vede, a sua volta, due caratteristiche intrinsecamente connesse e necessarie per la sua stessa definizione: la novità e l’originalità.
Quest’ultima, sinonimo di trasposizione nell’opera di un particolare lavoro intellettuale dell’autore, nonché, importantissimo, come rappresentazione della sua stessa personalità, deve esistere in ogni opera dell’ingegno, anche, ovviamente, nella fotografia.
A conferma di quanto detto, i giudici francesi richiamano il considerando 17 della direttiva 93/98 CEE, circa l’armonizzazione della durata dei diritti d’autore e dei diritti connessi, nel quale si legge che: “un’opera fotografica, ai sensi della convenzione di Berna, deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore e rispecchia la personalità di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo”; originalità, dunque, che in caso di controversia deve essere sufficientemente dimostrabile e dimostrata.
Nella vicenda processuale, in base a quanto allegato dal fotografo, è risultato impossibile dimostrare il carattere originale.
I motivi addotti, quali l’inquadratura, l’illuminazione, l’impostazione cromatica della foto sono, stando al ragionamento del TGI, elementi che incidono, come del resto è intuibile, su un piano artistico o estetico dell’opera, risultando, così, privi di forza probatoria per quanto riguarda l’impronta caratteriale dell’autore.
Va specificato, però, che la non attitudine di queste caratteristiche non è intrinseca, ma lo diventa quando vengono usate solo in funzione descrittiva.
In altre parole, l’inidoneità è stata tale perché non supportata da argomentazioni giustificative delle scelte, personalissime dell’autore, alla base della propensione verso un determinato stile; motivazioni, tra l’altro, che non possono essere intuite dal giudice perché frutto di ragionamenti, di idee contingenti all’atto creativo.
In un giudizio del genere, la prova della paternità di una creazione diventa fondamentale. Dimostrazione che avviene con la conferma di caratteristiche proprie, come la novità e l’originalità, che delineano i profili dell’applicabilità e dell’efficacia del diritto d’autore.
L’impossibilità di raggiungere quel grado di certezza, richiesto per la prova della relazione autore-opera, ha spinto i giudici francesi nel concludere circa l’inesistenza della violazione delle prerogative autoriali, affermando, quindi, l’assenza di lesività di quanto compiuto tramite le modifiche effettuate sulla fotografia originaria.
© 2015 - Martina Zaralli
pubblicato originariamente sul sito: medialaws.eu