13 giugno 2016
Un centro di riabilitazione è tenuto a corrispondere i diritti d’autore per la diffusione di programmi TV nei propri locali?
La CGUE è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su un caso – C-117/15, sentenza del 31 maggio 2016 – molto interessante relativo al concetto di “comunicazione al pubblico” di opere tutelate dal diritto d’autore, concetto definito all’art. 8 par. 2 della direttiva n. 2006/115/CE e art. 3 par. 1 direttiva n. 2001/29/CE, in merito al pagamento dei canoni per lo sfruttamento dei diritti degli autori e diritti connessi, in favore della società collettiva tedesca (GEMA, si tratterebbe dell’omonima SIAE in Germania) che gestisce i diritti nel settore musicale per conto di autori, interpreti, esecutori, musicisti, compositori, parolieri.
Il caso verte sulla diffusione di programmi televisivi tramite apparecchi TV presenti nei locali di un centro di riabilitazione che non aveva corrisposto a GEMA il pagamento dei canoni per lo sfruttamento dei diritti degli autori e dei diritti connessi.
GEMA, per questo, ha fatto causa al centro e vinto in primo grado. Il centro è ricorso in appello.
Il giudice della Corte d’Appello, orientato a confermare la sentenza del giudice di prime cure, ha deciso tuttavia di sospendere il procedimento per aprire una questione pregiudiziale davanti alla Corte Europea, tesa a chiarire il concetto di comunicazione al pubblico. Il dubbio del giudice d’appello è sorto in virtù della sentenza SCF (C-135/10), in cui verificatosi un caso simile relativo però ad uno studio odontoiatrico, la CGUE aveva dichiarato che i pazienti dello studio costituivano un “gruppo privato” e non potevano essere qualificati come gente in generale, essendo un numero esiguo di persone, peraltro tali soggetti godevano in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà dei programmi televisivi loro proposti, dunque in tali circostanze, secondo la CGUE, non poteva parlarsi di comunicazione al pubblico di opere d’ingegno e, di conseguenza, lo studio odontoiatrico non aveva l’obbligo di pagare alcun diritto d’autore, in quanto il caso non rientrava nelle ipotesi di comunicazione al pubblico, di cui alla direttiva n. 115 del 2006.
La CGUE, nell’odierna pronuncia, ha chiarito il significato del concetto di comunicazione al pubblico, ai sensi della direttiva sul diritto d’autore e diritti connessi, precisando che per appurare che si tratti di comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore, tale da far sorgere il dovere di corrispondere il pagamento dei diritti alla società collettiva da parte del gestore di locali, in cui vengono diffuse tali opere, deve innanzitutto verificarsi che:
- l’atto di comunicare riguardi un numero di persone piuttosto considerevole e dal carattere indeterminato che hanno accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione;
- l’opera radio o video diffusa deve riguardare un pubblico nuovo, ovvero un pubblico non considerato dai titolari di diritti sulle opere protette quando ne hanno autorizzato l’utilizzazione attraverso la comunicazione al pubblico di origine;
- il titolare dei locali in cui vengono radiodiffuse le opere deve trarne vantaggio in qualche modo.
In tal senso, la Corte ricorda che in diverse sentenze (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 42 e 47; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e altre) essa stessa ha chiarito che i gestori di bar-ristoranti, alberghi, centri benessere, realizzano un atto di comunicazione al pubblico quando trasmettono deliberatamente opere protette, ai loro clienti mediante apparecchi televisivi o radiofonici installati nei loro locali.
Il pubblico in tal caso infatti non è intercettato casualmente, ma individuato in modo mirato.
Una diffusione simile è inoltre caratterizzata da uno scopo di lucro, ovvero offrire un servizio supplementare ai clienti, tale da rendere più attraente il servizio principale.
La medesima circostanza si verifica in un centro di riabilitazione.
Concludendo, per la CGUE anche un centro di riabilitazione, che diffonda attraverso mezzi radiofonici o apparecchi televisivi, opere di diritto d’autore, quali musica, film o programmi è tenuto a corrispondere il pagamento dei canoni alla società di gestione collettiva dei diritti d’autore, in quando effettua una comunicazione al pubblico, ai sensi della direttiva n. 115/2006. Con tale servizio, infatti, si offre ai pazienti del centro, una distrazione durante il periodo di cura o il precedente periodo di attesa, che costituisce una prestazione di servizi supplementare la quale ha dunque carattere lucrativo, pur se priva di qualsiasi rilevanza medica, in quanto essa ha un impatto positivo sulla reputazione e sull’attrattiva del centro, conferendogli quindi un vantaggio concorrenziale.
Annalisa Spedicato
Avvocato, si occupa di diritto della Proprietà Industriale e Intellettuale, Diritto dei Nuovi Media, Dati Personali. Area legale “MACROS”