9 settembre 2016
Vincitori e vinti nella battaglia tra autori ed editori per il corretto sfruttamento di opere musicali: il caso MOGOL/BATTISTI
In data 22 luglio 2016, con una interessante ed innovativa sentenza, il Tribunale di Milano, nell’ambito della storica lotta tra autori ed editori per lo sfruttamento delle opere musicali, con particolare riferimento ai rispettivi diritti ed obblighi, si è pronunciato in relazione allo sfruttamento del repertorio musicale di uno dei più famosi compositori ed artisti italiani, Lucio Battisti.
Brevi cenni sul caso e sulla sentenza del Tribunale di Milano
Infatti, Giulio Rapetti, in arte “Mogol”, autore dei testi delle più famose canzoni di Battisti, ha citato in giudizio la società Acqua Azzurra S.r.l., editrice delle medesime opere musicali, e l’attuale amministratore della stessa, la Sig.ra Veronese (peraltro, moglie ed erede di Battisti), contestando loro l’assoluta inerzia nella gestione e nello sfruttamento del repertorio musicale del noto artista.
In particolare, secondo quanto prospettato dall’attore, l’editore sarebbe venuto meno agli obblighi previsti dal contratto di edizione - di pubblicare e promuovere le opere che ne sono oggetto, allo scopo di massimizzare i profitti a favore dei coautori - e sarebbe rimasto inerte, per oltre un decennio, di fronte a qualsiasi richiesta di promozione, divulgazione, pubblicazione e utilizzo delle opere ricevuta da terzi, negando il proprio consenso a tutte le iniziative proposte.
Ed ancora, in base a quanto sostenuto da parte attrice, l’editore avrebbe posto in essere una sistematica e ostruzionistica condotta di rifiuto nei confronti di qualsivoglia proposta di sincronizzazione delle opere di Battisti ed avrebbe revocato il mandato conferito alla SIAE per lo sfruttamento online delle opere musicali in questione, senza poi attivarsi affinché continuasse comunque il rilascio delle relative licenze.
Ciò posto, Mogol ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità di Acqua Azzurra, ai sensi degli articoli 1455, 1375 e 1175 del Codice Civile, poiché il contratto in questione sarebbe stato eseguito in malafede. Inoltre, secondo l’attore, l’editore non avrebbe rispettato il disposto di cui all’articolo 126 della legge sul diritto d’autore, per violazione dell’obbligo di pubblicare e sfruttare le opere oggetto di concessione.
Si ricorda che tale norma è posta a tutela della parte più debole del contratto di edizione, l'autore appunto, e prevede che l'editore si attenga al proprio obbligo legale di produrre e commercializzare l'opera "secondo le buone norme della tecnica editoriale", anche pagando il corrispettivo pattuito all'autore.
Con riguardo alla posizione della Sig.ra Veronese, l’attore ha affermato che quest’ultima, nell’amministrare la società editrice, da un lato, si sarebbe comportata da esclusiva proprietaria del repertorio Mogol/Battisti, anziché perseguire gli interessi e gli obiettivi della società stessa, dall’altro lato, in ogni caso, avrebbe pregiudicato e ostacolato l’adempimento delle obbligazioni dell’editore nei confronti dell’autore.
Le convenute, costituendosi, hanno sostenuto che:
(i) l’Acqua Azzurra non ha in alcun modo violato il contratto, né eseguito in malafede le obbligazioni in esso contenute, poiché l'editore musicale ha sempre il pieno diritto e la facoltà di rifiutare alcuni tipi di sfruttamento delle opere;
(ii) il riferimento all'articolo 126 della legge sul diritto d’autore è del tutto inconferente, avendo ad oggetto i contratti per la pubblicazione a stampa e non i contratti di edizione musicale;
(iii) l’Acqua Azzurra non ha alcun titolo per opporsi alla volontà espressa dagli eredi di Battisti, poiché questi ultimi, nell’esercizio dei loro diritti morali, legittimamente potevano rifiutare determinate richieste di utilizzazione delle opere musicali in questione, al fine di preservare l'immagine artistica del compositore e la sua reputazione;
(iv) la Sig.ra Veronese ha pieno diritto, in qualità di erede e di titolare del diritto morale d’autore di Battisti, di opporsi a sfruttamenti pregiudizievoli per l'immagine artistica e la reputazione del marito.
Orbene, il Tribunale si è pronunciato in favore di Mogol.
In particolare, i Giudici hanno accolto la domanda avanzata dall’autore nei confronti dell’editore, stabilendo che le condotte di rifiuto ripetuto e sistematico delle richieste di sincronizzazione dei brani, di revoca del mandato SIAE per la gestione delle opere online, di compromissione della commercializzazione delle edizioni a stampa del repertorio, nonché di ostacolo all’utilizzo e all’interpretazione dei brani del repertorio da parte di altri artisti hanno reso la società Acqua Azzurra responsabile nei confronti dell’attore per inadempimento ai contratti di edizione.
Secondo il Tribunale, tali condotte non trovano, invero, giustificazione né in ragioni di tipo economico, né nell’esercizio dei diritti morali da parte della Sig.ra Veronese.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Milano ha condannato l’editore al pagamento di un risarcimento danni per la somma di oltre 2,5 milioni di Euro.
Con riferimento al ruolo della vedova Battisti, invece, i Giudici milanesi hanno respinto le affermazioni dell'autore circa la responsabilità diretta della stessa, ritenendo che la sua condotta potesse considerarsi assorbita all’interno della responsabilità contrattuale dell’editore.
Ciò detto, stante la vastità delle questioni trattate dalla sentenza, il presente commento si concentrerà esclusivamente sugli aspetti legali che, a nostro avviso, sembrano essere più significativi, anche per il potenziale impatto sui futuri sviluppi della giurisprudenza di diritto d'autore nel settore musicale.
In particolare, si ritiene utile esaminare le seguenti questioni:
a) se e in che misura l’esercizio dei diritti morali degli autori possa legittimare l’inerzia di un editore per lo sfruttamento delle opere musicali;
b) se e in che misura, nella gestione dei diritti su opere musicali, la revoca del mandato alla SIAE per lo sfruttamento online delle opere stesse possa essere interpretato come inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di edizione.
Diritti morali dell'autore e obblighi dell’editore
Con riferimento al primo punto in esame, deve essere ricordato, innanzitutto, che l'articolo 20 della legge sul diritto d’autore prevede che, indipendentemente dai diritti esclusivi di sfruttamento dell’opera e anche dopo la cessione di tali diritti, "l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione". L'articolo 23 della stessa legge, inoltre, stabilisce che tali diritti morali - esercitabili dall’autore anche per bloccare determinati usi delle sue opere - possono essere fatti valere, dopo la morte dell'autore, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
Pertanto, taluni eredi dell'autore conservano il diritto di opporsi a qualsiasi uso o a qualsiasi modifica dell’opera che sia pregiudizievole per l'onore o la reputazione dell’autore medesimo.
Nel caso in esame, come anticipato, le convenute osservavano che l’inerzia dell’editore fosse, nella specie, dovuta principalmente al legittimo esercizio dei diritti morali vantati dagli eredi sulle opere di Battisti. Tali diritti morali, secondo le convenute, conferiscono, infatti, al relativo titolare il potere di rifiutare qualunque offerta commerciale di terzi che sia in qualsivoglia modo pregiudizievole per la reputazione e la volontà dell’autore, a propria discrezione e senza alcuna limitazione.
Di fronte a tale imperativo morale, l'editore non avrebbe potuto opporsi in alcun modo alla volontà degli eredi di Battisti, con la conseguenza che, quindi, la sua condotta sarebbe perfettamente compatibile con gli obblighi derivanti dal contratto di edizione musicale.
Come visto, il Tribunale di Milano ha respinto tale tesi, sottolineando, al contrario, che gli articoli 20 e 23 della legge sul diritto d’autore non prevedono per gli autori (o i loro eredi) il diritto di opporsi a qualsiasi sfruttamento delle opere ed ha, invero, correttamente osservato che i diritti morali possono essere legittimamente invocati solo quando:
(a) sotto un profilo oggettivo, l'uso/modifica/sfruttamento dell’opera comporti un'alterazione obiettiva dello scopo e del valore artistico dell'opera medesima considerato di per sé;
(b) sotto un profilo soggettivo, il pregiudizio all'integrità dell’opera e/o alla reputazione dell'autore sia apprezzabile secondo la sensibilità dell’uomo medio, non, invece, in base alla sensibilità (spesso esasperata) dell'autore stesso o dei suoi eredi.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale si è pronunciato in favore dell’attore, affermando l’inconsistenza delle argomentazioni formulate dalle convenute su tale ultimo punto e osservando che, nel caso di specie, il rifiuto ripetuto e continuo rispetto a qualsiasi richiesta di sfruttamento del repertorio musicale di Battisti non può trovare idonea giustificazione nella disposizione di cui all'art. 20 della legge sul diritto d’autore.
In altre parole, il Tribunale ha stabilito che i diritti morali non possono essere invocati dalle convenute sistematicamente al fine di negare in modo permanente - senza entrare nel merito delle proposte artistiche - tutte le richieste di sincronizzazione delle opere musicali di Battisti.
Il Tribunale ha, in particolare, esaminato l'atteggiamento dell’editore in relazione alle richieste di sincronizzazione avanzategli da terzi nel corso degli anni.
Come noto, i diritti di sincronizzazione intervengono quando la musica viene utilizzata in combinazione con immagini (ad esempio, l'uso della musica in un film, in TV, attraverso un video, webcast, in pubblicità ecc.). L’attività di sincronizzazione è gestita dall’editore, al quale i diritti di sincronizzazione vengono ceduti insieme a tutti gli altri diritti di sfruttamento economico oggetto di un accordo di pubblicazione, diritti che, peraltro, non formano oggetto del mandato conferito alla Siae.
Sul punto, nel caso di sincronizzazione riguardante uno spot pubblicitario, il Tribunale ha richiamato i seguenti principi già espressi dalla giurisprudenza maggioritaria: (i) non può essere considerato di per sé lesivo del diritto morale d’autore l’uso in generale di un’opera a fini commerciali; (ii) l’impiego pubblicitario di brani celebri o classici non è di per sé lesivo della reputazione dell’autore, necessitando, invece, di un pregiudizio concreto; (iii) la lesione dovrà, in ogni caso, sempre riguardare l’opera e non la persona dell’autore in quanto tale (in altre parole, il pregiudizio deve essere oggettivo).
Alla luce di ciò, nel caso in esame, secondo i Giudici, l’editore aveva l’obbligo di massimizzare i profitti, anche concedendo in licenza i diritti di sincronizzazione delle opere, non potendo semplicemente adeguarsi alla (ingiustificata) condotta ostruzionistica degli eredi Battisti.
Sulla revoca del mandato conferito alla SIAE per la gestione dei diritti di sfruttamento online delle opere.
Nel caso di specie, la condotta dell’editore è passata al vaglio dei giudici non solo con riferimento alla generale inerzia relativa alle richieste di sfruttamento da parte di terzi, ma anche con riferimento ad alcune iniziative che hanno provocato un ulteriore pregiudizio alle possibilità di aumentare il valore commerciale delle opere in questione.
Tra queste condotte, l’attore si duole principalmente, come detto, della revoca del mandato conferito alla SIAE da Battisti e Acqua Azzurra (come editore) per la gestione di tutti i diritti di sfruttamento online.
Sul punto, si deve osservare che, secondo la legge italiana, gli autori e gli editori di un’opera musicale conferiscono a quest’ultima un mandato per la gestione di tutte le richieste di sfruttamento delle opere (ad eccezione, come detto, delle sincronizzazioni e della stampa), ivi incluse le riproduzioni attraverso la rete internet.
È interessante notare come il Tribunale abbia chiarito che, da un lato, autori ed editori hanno il pieno diritto di revocare tale mandato in qualsiasi momento, dall’altro lato, l’editore, in presenza di detta revoca, non può ingiustificatamente rifiutare lo sfruttamento delle opere su qualsivoglia piattaforma digitale o su internet da parte di chiunque ne faccia richiesta, provocando così la perdita di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti digitali, poiché nessuna formula di sfruttamento attraverso il web, alternativa a quella abbandonata, è stata dallo stesso adottata.
Tale condotta ostruzionistica, secondo i Giudici, è stata quella concretamente posta in essere nel caso di specie.
Infatti, a partire dal 2007, sia Acqua Azzurra, sia gli eredi di Battisti hanno revocato il mandato alla SIAE per l’utilizzazione online delle opere in questione e, nel contempo, negato ogni autorizzazione a terzi per dar corso alla medesima utilizzazione, impedendo di fatto integralmente lo sfruttamento online di qualsivoglia opera del repertorio in esame. In tal modo, Mogol ha perso tutti i benefici che potevano potenzialmente sorgere dallo sfruttamento digitale delle opere, subendo un grave danno.
In questa prospettiva, il Tribunale ha stabilito che la condotta dell’editore ha violato gli obblighi derivanti dal contratto di edizione musicale, frustrandone la funzione economico-sociale, in quanto non è stato in grado di trovare alcuna alternativa ragionevole e proficua per aumentare l'accessibilità (e il valore) delle opere su internet, dopo la revoca del mandato alla SIAE.
Conclusioni
La sentenza in commento ha esplorato, attraverso un'approfondita analisi legale, i confini dei conflitti che possono sorgere nell’esecuzione delle obbligazioni di un contratto di edizione musicale.
L'importanza della decisione risiede - come visto - soprattutto nelle argomentazioni utilizzate dal Tribunale milanese per affrontare e risolvere i problemi legati all’uso ed abuso dei diritti morali, come mezzo di frustrazione dello scopo finale di un contratto di edizione, soprattutto in un caso (non così raro nella prassi) in cui un autore o i suoi eredi abbiano anche il controllo della società di edizione titolare dei diritti di sfruttamento economico sul repertorio musicale dell'autore stesso.
Nel caso di specie, è interessante notare come il Tribunale abbia stabilito che la Sig.ra Veronese - nel suo doppio ruolo di erede e amministratore della società di edizione - si è irragionevolmente opposta, nascondendosi dietro ad un esasperato concetto di diritto morale, a qualsiasi richiesta da parte di terzi, giungendo alla totale inerzia nella gestione dei diritti patrimoniali, a danno di Mogol, nonché, alla frustrazione di tutte le opportunità commerciali che potevano essere redditizie per Mogol stesso.
Tale condotta ostruzionistica, come detto, si è spinta sino alla revoca del mandato alla SIAE per lo sfruttamento delle opere online, provocando la totale improduttività del repertorio musicale di Battisti/Mogol con riferimento alle piattaforme digitali legali a pagamento. Infatti, a seguito della revoca, l’editore non si è in alcun modo preoccupato di trovare una valida alternativa per la gestione di tali diritti, al fine di continuare lo sfruttamento delle opere online, comportando così per l’attore la perdita di tutti i proventi derivanti da tale forma di sfruttamento.
Inoltre, occorre osservare che il Tribunale ha riconosciuto in favore dell’autore un’ingente somma a titolo di risarcimento danni, calcolati sulla base del potenziale profitto che quest'ultimo avrebbe potuto ricavare dalle opportunità commerciali proposte e mai accettate dall’editore.
In conclusione, è necessario, però, anche sottolineare che la sentenza in commento - pur se significativa ed innovativa per i motivi sopra illustrati - resta una decisione di prima istanza, ed è, pertanto, ancora suscettibile di impugnazione.
Avv. Lorenzo Attolico
Partner Studio Legale NCTM