
easytagcloud
5 agosto 2025
Brevi note in materia di addestramento di sistemi di intelligenza artificiale e “fair use”: il caso Anthropic e il caso Meta
di Paola Nunziata e Andrea Marcelli
A fine giugno la Corte distrettuale statunitense della California del Nord ha emesso due provvedimenti riguardanti l’uso di opere tutelate ai sensi del diritto d’autore per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Il primo provvedimento, emesso il 23 giugno, riguarda il giudizio “Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson v. Anthropic PBC” (di seguito il “caso Anthropic”), incardinato da alcuni scrittori contro la società Anthropic, asseritamente colpevole di aver violato i loro diritti tramite la realizzazione, con milioni di libri scaricati da siti pirata o acquistati regolarmente in formato cartaceo e poi scansionati per crearne copie informatiche, di una biblioteca digitale finalizzata all’addestramento di modelli linguistici.
Il secondo provvedimento, emesso il 27 giugno, riguarda invece il giudizio “Richard Kadrey, et al., v. Meta Platforms, Inc.” (di seguito il “caso Meta”), analogo al precedente, incardinato da tredici autori contro Meta, colpevole, secondo la prospettazione attorea, di aver scaricato senza autorizzazione i loro libri da "shadow libraries" (vale a dire biblioteche online non autorizzate) e averli utilizzati per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa.
In entrambi i casi i giudici hanno deciso facendo ricorso alla dottrina del “fair use”, volta a consentire, in presenza di determinate circostanze, il libero uso di opere protette da “copyright”, al fine di realizzare un giusto bilanciamento tra il carattere esclusivo dei diritti autoriali e il bisogno di garantire l’accesso pubblico all'informazione e a materiali dotati di carattere creativo.
Più precisamente, secondo l’Articolo 107 del “Copyright Act” statunitense, che di tale dottrina costituisce il fondamento normativo, l’utilizzo di un'opera protetta da “copyright” per scopi quali critica, commento, cronaca, insegnamento, studio o ricerca, non costituisce una violazione del diritto d’autore, purché tale utilizzo possa considerarsi “fair” alla luce di una valutazione caso per caso che tenga conto dei seguenti fattori: (1) lo scopo e la natura dell'uso, compreso se l’uso è di natura commerciale o fatto per fini educativi e senza fine di lucro; (2) la natura dell'opera protetta da “copyright”; (3) la quantità e la rilevanza della parte utilizzata in relazione all'opera tutelata considerata nel suo complesso; e (4) l'effetto dell'uso sul mercato o sul valore dell'opera protetta da “copyright”.
Ebbene, alla luce di tale dottrina, nel caso Anthropic, la Corte statunitense, pur puntualizzando che non può considerarsi rientrante nella nozione di “fair use” la costituzione per fini generali di una biblioteca digitale permanente con copie pirata di testi coperti da diritto d’autore, ha stabilito che rientra nell’ambito di applicazione del summenzionato Articolo 107 l’uso di opere protette per addestrare modelli linguistici: tale uso, infatti, non essendo finalizzato alla produzione di copie delle opere originali, ma di prodotti nuovi ed autonomi, costituisce un’ipotesi di uso altamente trasformativo dell’opera originaria, in quanto tale inidoneo a violare i diritti d’autore relativi a tale opera. Del pari, sempre secondo la Corte, dà luogo ad un’ipotesi di “fair use” la digitalizzazione di opere cartacee regolarmente acquistate, effettuata per motivi di spazio e ricerca interna, posto che tale attività non implica la creazione di nuove copie delle opere digitalizzate a fini di condivisione o distribuzione e dunque non impatta sul mercato di riferimento.
Nel caso Meta, poi, la Corte, oltre a precisare, come nel caso Anthropic, che l’uso di opere protette da “copyright”, se effettuato per un fine diverso rispetto a quello originale (vale a dire non per motivi di intrattenimento o istruzione, ma per estrarne “pattern” linguistici al fine di insegnare ad un modello come scrivere) è altamente trasformativo, e dunque “fair”, ha ritenuto che la scriminante di cui all’Articolo 107 dovesse applicarsi alla fattispecie sub iudice anche perché i sistemi utilizzati dalla società convenuta non sono in grado di generare porzioni significative dei testi coperti da diritto d’autore. Con riferimento, invece, alla possibilità che l'uso di opere protette da “copyright” per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale pregiudichi il mercato delle opere originali, contrariamente a quanto statuito in relazione al caso Anthropic, la Corte ha affermato che detto uso è potenzialmente idoneo a comportare danni da diluizione del mercato di riferimento, ma che tuttavia nel caso di specie tali danni non sono stati provati da parte degli attori.
Ebbene, le decisioni in questione rappresentano un passaggio decisivo per lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, sviluppo che un approccio giurisprudenziale eccessivamente attento alla tutela dei diritti d’autore rischierebbe inevitabilmente di rallentare, se non addirittura bloccare.
Occorre dare atto, tuttavia, di quanto precisato in entrambi i casi dalla Corte statunitense e cioè che l’applicabilità della categoria del “fair use” all’utilizzo di opere protette per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, lungi dal costituire un principio generale, deve essere scrutinata caso per caso sulla base di un’analisi concreta e specifica dei fattori di cui all’Articolo 107.
È importante ricordare, infine, che nell’ordinamento italiano (le cui norme in materia sono di derivazione comunitaria) non esiste una nozione di “fair use” assimilabile a quella elaborata dalla giurisprudenza statunitense, avendo il legislatore optato piuttosto per un sistema di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore rigidamente tipizzato. Conseguentemente, nonostante l’interesse destato anche in Italia dalle decisioni qui esaminate, resta il fatto che l’utilizzazione di opere protette da “copyright” per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale può essere considerata lecita in base alla normativa nazionale attualmente in vigore solo nel caso in cui l’accesso alle opere sia legittimo e il relativo utilizzo non sia stato fatto oggetto di riserva espressa da parte degli aventi diritto.
Paola Nunziata - Partner e responsabile del Dipartimento di diritto della proprietà intellettuale
Andrea Marcelli - Junior associate
Studio Legale CMS