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5 maggio 2025
Revoca dell’opt-out e atti anteriori all’entrata in vigore dell'UPCA: confermata la giurisdizione dell'UPC
di Massimiliano Tiberio e Noemi Canova
Con decisione del 4 aprile 2025, la Divisione Locale di Mannheim si è nuovamente espressa in merito alla giurisdizione dell’UPC.
La pronuncia trae origine da una preliminary objection mediante cui la convenuta ha eccepito, in particolare, la carenza di giurisdizione della Corte per gli atti commessi prima dell’entrata in vigore dell’UPCA e per quelli commessi tra l’esercizio del c.d. opt-out e la sua revoca, intervenuta nel caso di specie in seguito alla cessione del brevetto oggetto della vertenza.
Entrambe le eccezioni sono state ritenute infondate.
Quanto al primo profilo, la Corte ha confermato che, in assenza di una norma che ne limiti la portata ratione temporis, la giurisdizione dell’UPC si estende anche agli atti antecedenti al 1° giugno 2023. Le conclusioni sono coerenti con quelle cui era giunta poche settimane prima la stessa Divisione di Mannhein in questa decisione, soffermandosi in tal caso anche sui distinti principi alla base della determinazione della legge applicabile.
Quanto alla seconda questione, vista anche la disciplina dettata dall’Art. 83 UPCA, i giudici hanno confermato la giurisdizione dell’UPC anche con riguardo agli atti posti in essere tra l’esercizio e la revoca del c.d. opt-out. Come evidenziato dalla Corte, diversamente ragionando si provocherebbe peraltro un’eccessiva frammentazione dei contenziosi, che mal si concilierebbe con gli obiettivi fondamentali perseguiti dal sistema UPC.
Rimane incerto a questo proposito quale sia la legge applicabile agli atti posti in essere in tale arco temporale, questione su cui la Corte non si è soffermata. Non sembrano tuttavia sussistere motivi per discostarsi dai principi già elaborati dalla giurisprudenza (v. qui).
Avv. Massimiliano Tiberio e Dott.ssa Noemi Canova
DLA Piper