In materia di contraffazione di brevetto, quando la parte attrice propone domanda di accertamento negativo della contraffazione da parte dei propri prodotti dei brevetti di titolarità della convenuta, sussiste la competenza del Tribunale del luogo in cui è avvenuta la condotta che si chiede di dichiarare non illecita, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., indipendentemente dalla presenza in giudizio dell’imprenditore che abbia posto in vendita il prodotto (nel caso di specie, la parte attrice, producendo in giudizio una fattura, aveva dimostrato l’immissione nel ciclo distributivo, la fornitura e la vendita a Torino dei prodotti che, secondo controparte, costituivano contraffazione dei propri brevetti).