In materia di “equo premio” in caso di invenzione d’azienda, l’art. 64, quarto e quinto comma, c.p.i. prevede una fattispecie complessa composta da: (1) condanna generica emessa dal tribunale relativa all’an debeatur; (2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con determinazione emanata con equo apprezzamento ai sensi dell’art. 1349 c.c. e sindacabile soltanto ove manifestamente iniqua, secondo il parametro dell’arbitrium boni viri; (3) efficacia esecutiva del lodo emesso dagli arbitratori secondo le norme applicabili al lodo rituale, purché la condanna generica sia stata emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria, ancorché non sia ancora passata in giudicato, essendo comunque produttiva di effetti esecutivi in uno al lodo con il quale è determinato il quantum debeatur.