• Diritti d'autore - Software

24 luglio 2017

Opera dell’ingegno creata dall’ex dipendente, responsabilità contrattuale per mancato pagamento del corrispettivo e preminenza del diritto di difesa sulle privative industriali

La norma speciale di cui all’art. 12 bis l.d.a. esprime il principio generale secondo il quale l’imprenditore acquista i risultati del lavoro del dipendente - nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite - senza alcun atto di trasferimento, quale effetto derogabile del contratto.

I software rielaborati nel corso del rapporto di lavoro sono automaticamente trasferiti nella titolarità del datore di lavoro, senza necessità di atto traslativo e senza corrispettivo, salvo patto contrario.

Tale regola bilancia, da un lato, l’interesse dell’imprenditore di acquisire i risultati acquisiti dai propri dipendenti e dei quali ha sostenuto i costi e, dall’altro, remunera proporzionalmente il lavoratore per l’attività svolta.

I diritti sui segreti industriali e sulla banca-dati devono recedere nell’ipotesi in cui la produzione in giudizio degli stessi sia indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, a copertura costituzionale.

In tal senso il criterio dell’indispensabilità può essere integrato, quantomeno sotto il profilo formale, sotto il profilo soggettivo, quando l’autore della ritenuta violazione dei diritti lesi per cui si agisce in giudizio è anche il titolare dei segreti industriali ritenuti violati; otto il profilo oggettivo, quando sussiste stretta strumentalità ed attiguità tra i diritti azionati in giudizio e le informazioni riservate di cui la si lamenta l’indebita produzione.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese