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8 gennaio 2018

Contraffazione di marchio, rischio di confusione e concorrenza sleale

Perché il comportamento del terzo sia vietato, non basta l’uso da parte del medesimo di un segno simile per prodotti affini, ma serve qualcosa in più: serve che tale uso sia idoneo a indurre il pubblico a pensare che i prodotti del terzo provengano in realtà dall’impresa del segno che si presume essere contraffatto.

Sotto il profilo del rischio di associazione, si ritiene che il consumatore potrebbe facilmente essere indotto a supporre che vi sia un collegamento tra i segni e dunque a collegare i medesimi alla stessa fonte produttiva.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese