• Brevetti per invenzione

7 marzo 2018

Il requisito di attività inventiva di un brevetto per invenzione. Il giudizio di validità di un brevetto per modello ornamentale

Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

L’analisi del requisito di attività inventiva di un brevetto per invenzione deve essere effettuata: a) individuando il tecnico esperto del ramo; b) determinando il “problema tecnico oggettivo” che l’invenzione intende risolvere; c) verificando la “tecnica anteriore più vicina” ed individuando quella anteriorità che costituisce il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame; d) valutando il fatto che il tecnico esperto del ramo, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, anche combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata.

Ai fini del giudizio sulla validità del brevetto per modello ornamentale devono essere presi in esame il requisito della novità del modello, esclusa nel caso di identità con un modello divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda, e quello del carattere individuale, che sussiste quando l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata da qualsiasi modello divulgato prima. In particolare, ai fini della valutazione del carattere individuale, l’impressione visiva generale si basa sulle caratteristiche più rilevanti per visibilità, uso, originalità, di tale disegno o modello, tenuto conto del grado di libertà goduto dal progettista.

La contraffazione di un brevetto per modello ornamentale va rapportata all’utilizzatore informato del settore e va valutata effettuando un raffronto dei prodotti che si assume interferenti con le privative risultanti dalla registrazione nel loro insieme, tenendo conto che nel caso di settore particolarmente affollato anche lievi differenze sono ritenute sufficienti a escludere la contraffazione.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese