• Brevetti per invenzione

27 dicembre 2018

Risarcimento del danno da immagine per l’invio di diffide prive di fondamento

Integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. la trasmissione di diffide indirizzate a clienti di un soggetto al quale viene contestata una contraffazione di brevetto, quando tale contestazione si rivela priva di fondamento.

Conseguentemente, il soggetto ingiustamente accusato matura il diritto al risarcimento del danno all’immagine subito – da valutarsi necessariamente per via equitativa – per il solo fatto di aver dovuto rassicurare i propri clienti circa l’infondatezza delle contestazioni.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese