• Diritti d'autore - Banche dati

1 agosto 2016

Giurisdizione, tutela autoriale come banca dati e concorrenza sleale in una controversia in materia di “App”

Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto tali applicazioni, di cui è allegata la violazione del diritto d’autore, siano diffuse, distribuite ed utilizzate mediante dispositivi mobili presenti sul territorio italiano.

Sussiste altresì la giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla contestazione di concorrenza sleale quando la lesione del mercato, che rappresenta la conseguenza eziologica delle condotte sleali, e che si concretizza nello storno di clientela italiana, si sia verificata in Italia, che è il luogo dell’evento dannoso e quindi locus commissi delicti, rilevante a radicare la giurisdizione, secondo i criteri previsti dalle disposizioni di diritto internazionale privato e dalle convenzioni internazionali.

La commercializzazione dei servizi di una società estera sul suolo italiano è idonea a radicare la legittimazione passiva della società che di tale commercializzazione si occupa, secondo la prospettazione dei fatti allegata negli atti introduttivi del giudizio.

La mancata acquisizione del codice sorgente di un programma per social media non è decisivo ai fini del giudizio sulla illiceità delle condotte di violazione del diritto d’autore e di concorrenza sleale poichè per accertare la elaborazione/derivazione del programma utilizzato da un terzo, non è necessaria la copia del codice sorgente, essendo sufficiente un’attività di analisi del programma del concorrente, a maggior ragione nell’ipotesi in cui tale attività sia resa agevole dal provato possesso della copia del prototipo e dall’aver condiviso dati tecnici relativi al funzionamento dello stesso.

Le banche dati, unitamente ai programmi per elaboratori, sono tutelate in quanto opere di carattere creativo. Le banche dati costituiscono una creazione intellettuale dell’autore, per la scelta o la disposizione del materiale, esse sono raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Per integrare il requisito della originalità per le opere compilative è sufficiente che i dati siano stati elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore, per la scelta o la disposizione del materiale.

La tutela del diritto d’autore ha per oggetto non la sola riproduzione, ma anche l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione dell’opera, che devono essere autorizzate dall’autore. La trasformazione o modificazione possono essere realizzate anche senza avere a disposizione il codice sorgente di una applicazione, ma attraverso operazioni di analisi del funzionamento del programma, per comprendere e determinare idee e principii che stanno alla base. Il reverse engineering consente di partire dal codice compilato o risultato finale e può avere differenti livelli di profondità, contemplando anche la cd. “black box analysis”, ossia l’analisi del funzionamento del programma per determinarne lo scopo e i principi alla base.

Tali operazioni di analisi, volte a capire i meccanismi di funzionamento dei programmi, sono consentite nei limiti in cui sono finalizzate all’uso e alla destinazione tipica dei programmi, mentre non sono mai ammesse per scopi commerciali. I limiti così delineati non sono derogabili neppure con clausole contrattuali, pena la comminatoria della loro nullità.

In tema di concorrenza sleale, l’elaborazione di un programma altrui è illecita quando volta ad appropriarsi parassitariamente degli investimenti altrui per la creazione di un’opera dotata di rilevante valore economico, a nulla rilevando la mancata confondibilità dei beni, perché la fattispecie di concorrenza sleale parassitaria non prevede tale elemento costitutivo.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese