indicazioni geografiche

  • Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

1 aprile 2025

Evocazione di una denominazione registrata: contestato l'uso dei termini "Balsamico" e "Aceto Balsamico"

L’evocazione di una denominazione registrata di cui all’articolo 13, par. 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1151/2012 [ora art. 26, par. 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 2024/1143] non richiede necessariamente un rischio di confusione tra i prodotti, ma si configura quando il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte della denominazione protetta, inducendo il consumatore ad associarlo mentalmente al prodotto che beneficia della tutela derivante dalla registrazione.


La Corte di Cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 19 febbraio 2025, n. 4323, si è pronunciata nell'ambito di una controversia riguardante l'evocazione dell'indicazione geografica protetta "Aceto Balsamico di Modena", richiamando anche i criteri in base ai quali il giudice nazionale deve effettuare la propria valutazione sulla sussistenza del carattere evocativo.

Il ricorso esaminato dalla Suprema Corte è stato proposto dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste cui era stata domandata la riforma della sentenza del Tribunale che aveva respinto le domande del Consorzio, il quale aveva contestato alla controparte l'uso dei termini "Balsamico" e "Aceto Balsamico" ritenuti evocativi del nome "Aceto Balsamico di Modena IGP". Secondo il Consorzio, infatti, la convenuta utilizzava tali termini per i propri prodotti in modo ingannevole per i consumatori. Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni per contraffazione del suo marchio IGP e, comunque, per concorrenza sleale confusoria.

La Corte ha ricordato che, nel caso in esame, non è controverso che il nome di cui la ricorrente chiede la tutela - "Aceto Balsamico di Modena" - costituisca una indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e, d’altra parte, tale circostanza si evince anche dall’art. 1 Regolamento (CE) n. 583/2009, il cui considerando 8 dà atto che tale indicazione «gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri e che, quindi, tale denominazione composta, in quanto tale, soddisfa alla condizione inerente ad una reputazione specifica del prodotto corrispondente a quest’ultima».

In proposito, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che l’art. 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 va interpretato nel senso che la protezione della denominazione "Aceto balsamico di Modenanon si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa (cfr. Corte Giust. UE 4 dicembre 2019, causa C-432/18, Consorzio Tutela aceto balsamico di Modena).

Orbene, mentre l’art. 13, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1151/2012, vieta l’impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivole successive lettere dell'art, 13, par. 1, ossia le lettere da b) a d), vietano altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono tutelate e che non utilizzano né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse (cfr. Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier; nonché, sia pure con riferimento ad analoga disposizione prevista dall’art. 16, lett. b), Reg. CE n. 110/08, per la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17, Scotch WhiskyAssociation).

In merito all’ambito di operatività della fattispecie di cui alla lett. b dell’art. 13 in parola si osserva che la nozione di evocazione ivi presente si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodottosia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione (cfr., oltre alla menzionata, Corte Giust. UE 17 dicembre 2020, causa C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, Corte Giust. UE 2 maggio 2019, causa C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego; Corte Giust. UE 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola).

Può esservi evocazione di una denominazione protetta anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò che importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una IGP [cfr., Corte Giust. 14 settembre 2017, causa C-56/16 P, EUIPO/ Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e Corte Giust. UE 21 gennaio 2016, causa C-75/15, Viiniverla, rese entrambe in tema di protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Trib. UE 2 febbraio 2017, causa T-510/07, Mengozzi/ EUIPO - Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva toscano (TOSCORO); tra la giurisprudenza domestica, Cass. 17 aprile 2024, n. 10350; Cass. 23 ottobre 2019, n. 27194].

È stato affermato che nel valutare l’esistenza di una tale evocazione si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., oltre a Corte Giust. UE 7 giugno 2018, causa C-44/17, Scotch WhiskyAssociation, Corte Giust. 9 settembre 2021, causa C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, resa con riferimento ad analoga disposizione in tema di indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo; nonché, a livello nazionale, la menzionata Cass. 17 aprile 2024, n. 10350). La valutazione dell'evocazione spetta al giudice nazionale, che deve effettuare un'analisi dettagliata del contesto fattuale, considerando la percezione del consumatore medio europeo e valutando globalmente una pluralità di elementi, tra cui le differenze tra i segni in comparazione, le caratteristiche dei prodotti e l'eventuale richiamo all'origine geografica tutelata.