13 maggio 2024
Le opere d’arte tra diritti dell’autore e facoltà del proprietario
di Gilberto Cavagna di Gualdana e Maria Giulia Contatore
La Legge sulla protezione del diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod., di seguito la “Legge Autore” o “LDA”) riserva all’autore di un’opera dell’ingegno lo sfruttamento economico dell’opera (i c.d. diritti di utilizzazione economica, indipendenti tra loro, e che possono essere trasferiti o concessi temporaneamente a terzi, per determinate finalità e/o utilizzi, singolarmente o congiuntamente) e il diritto di non vedere attribuita ad altri la propria opera e di opporsi a qualsiasi utilizzo della stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (i c.d. diritti morali, inalienabili, irrinunciabili ed imprescrittibili, cioè possono essere esercitati indipendentemente dai diritti patrimoniali derivanti dalla creazione dell'opera e anche nel caso in cui questi ultimi siano stati ceduti a terzi).
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