• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

5 settembre 2014

Trattati di protezione del copyright: la decisione della Corte di Giustizia sulla competenza esterna della UE a negoziare

Con la sentenza pronunciata il 4 settembre 2014, nella causa C-114/12, la Corte di Giustizia ha annullato - a seguito del ricorso proposto dalla Commissione Europea - la decisione del Consiglio dell’Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011, sulla partecipazione dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Si tratta di un caso riguardante la competenza esterna dell’Unione Europea a negoziare trattati internazionali in materia di protezione del copyright.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,  del TFUE - che codifica la giurisprudenza sviluppata dopo la decisione AETR del  1971 - è di competenza esclusiva dell'Unione Europea la conclusione di un accordo internazionale. Tale competenza può sussistere in tre casi, vale a dire quando:

(a) la conclusione dell'accordo internazionale in questione è prevista in un atto legislativo dell'UE;

(b) è necessario per consentire all'UE di esercitare la sua competenza interna;

(c) in quanto la sua conclusione può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

E’ quest’ultima l'opzione riguardante la fattispecie in esame.

Il 19 dicembre 2011 il Consiglio dei rappresentanti degli Stati membri avevano autorizzato la Commissione Europea a partecipare ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva e a condurre tali negoziati a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, in consultazione con il gruppo di lavoro “Proprietà intellettuale” (diritto d’autore) (il “comitato speciale”).

Nell’impugnare la decisione del Consiglio, la Commissione Europea ha così argomentato:

“i negoziati in sede di Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione si fonderanno in particolare sull’acquis dell’Unione in tale settore. Passando in rassegna i diversi elementi elencati nell’allegato del memorandum del 2008, dette istituzioni espongono le ragioni per cui tali negoziati rischiano di incidere sulle norme comuni dell’Unione in detto settore, anche e soprattutto allorché riguarderanno elementi per i quali si prevede, ai sensi del richiamato memorandum, di andare oltre l’acquis.

(…)

quando un insieme di diritti progressivamente istituito dal diritto dell’Unione, come nel caso di specie, raggiunge uno stadio avanzato, e l’accordo internazionale previsto è diretto a consolidare e al massimo a migliorare marginalmente la protezione dei titolari interessati in ordine ad aspetti periferici non attualmente disciplinati da tale diritto, l’Unione deve disporre di una competenza esclusiva.

(…)

l’Unione ha adottato un insieme di norme coerenti - che vanno al di là di semplici prescrizioni minime - le quali disciplinano i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Il fatto che tale normativa non costituisca un’armonizzazione completa e lasci agli Stati membri il compito di disciplinare taluni aspetti del settore di cui trattasi non osterebbe a che la competenza dell’Unione in tale settore sia di natura esclusiva.

(…)

i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, come disciplinati dal diritto dell’Unione, si inseriscono in un insieme coerente ed equilibrato di norme in materia di proprietà intellettuale, destinato a preservare l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione in tale materia. Ciò premesso, e tenuto conto dello stretto legame esistente tra i diritti e le attività degli organismi di radiodiffusione e quelli degli altri titolari di diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi modifica apportata ai diritti degli uni o degli altri sarebbe tale da influenzare l’interpretazione e l’applicazione della normativa dell’Unione nel suo complesso.”.

Il Consiglio dell’Unione Europea, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia e dal Regno Unito, ha affermato che:

“la futura convenzione del Consiglio d’Europa rientra in un settore di competenze concorrenti tra l’Unione e i suoi Stati membri, ossia quello del mercato interno, che comprende la protezione della proprietà intellettuale. Di conseguenza, sia l’Unione sia gli Stati membri dovrebbero essere coinvolti nei futuri negoziati collaborando strettamente a tutte le fasi del processo per garantire che l’Unione sia rappresentata in maniera unitaria a livello esterno. Sarebbe precisamente questo l’obiettivo della decisione impugnata.

(…)

il fatto che una parte, pur rilevante, dell’accordo internazionale previsto rientri in un settore disciplinato da norme comuni dell’Unione non è sufficiente per concludere nel senso della natura esclusiva della competenza dell’Unione a negoziare tale accordo. A questa conclusione si potrebbe pervenire soltanto in seguito a un’analisi precisa e concreta della natura e del contenuto delle norme dell’Unione di cui trattasi, nonché del rapporto tra tali norme e l’accordo previsto, da cui emerga che quest’ultimo può incidere su dette norme o modificarne la portata.

Il Consiglio contesta, pertanto, che l’Unione disponga di una competenza esterna esclusiva nel caso di specie. Sostiene che la futura convenzione del Consiglio d’Europa potrebbe andare oltre la normativa esistente dell’Unione relativamente a tre elementi. Anzitutto, tale futura convenzione potrebbe sancire un diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione per quanto concerne la comunicazione delle loro emissioni al pubblico al di fuori dei luoghi ad esso accessibili mediante il pagamento di un diritto d’ingresso, diritto esclusivo che non sarebbe riconosciuto a detti organismi nel diritto dell’Unione. Poi, essa potrebbe disciplinare la protezione dei segnali prima della loro diffusione al pubblico, mentre tale protezione non è oggetto di nessuna disposizione di diritto dell’Unione. Infatti, i diritti conferiti dalla normativa dell’Unione agli autori sulle loro opere non ricomprenderebbero i diritti degli organismi di radiodiffusione su tali segnali. Infine, i negoziati sulla futura convenzione del Consiglio d’Europa potrebbero riguardare l’introduzione di misure penali destinate a far rispettare i diritti di cui trattasi, misure che non sarebbero coperte da norme comuni dell’Unione.

Esaminate le predette argomentazioni, la Corte di Giustizia nella sentenza n. C-114/12 osserva che l'adozione di una convenzione relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione si riferiscono ad una materia che è stata armonizzata a livello comunitario, come risulta dalle direttive n. 93/83, 2001/29, 2004/48, 2006/115 e 2006/116. Tali direttive formano un quadro giuridico armonizzato che mira, in particolare, a garantire il buon funzionamento del mercato interno, e che, avendo integrato un certo numero di evoluzioni legate alle sfide tecnologiche, al nuovo ambiente digitale e allo sviluppo della società dell’informazione, ha istituito un regime di protezione elevata ed omogenea a favore degli organismi di radiodiffusione in relazione alle loro emissioni.

Secondo la Corte, il contenuto dei negoziati per una convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti connessi degli organismi rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell’Unione e tali negoziati possono incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata. Pertanto, detti negoziati rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione Europea. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Così la Corte conclude nella sentenza in esame:

"1) La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva è annullata.

2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3) Le spese della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché del Parlamento europeo restano a loro carico.".