11 settembre 2014
La pronuncia della Corte di Giustizia sulla digitalizzazione da parte delle biblioteche delle opere contenute nelle proprie collezioni
Secondo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-117/13) dell'11 settembre 2014, "la legislazione nazionale degli Stati membri può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su postazioni di lettura elettronica. Può, inoltre, entro certi limiti e a determinate condizioni quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca".
Sulla questione sono state già pubblicate le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 5 giugno 2014, alle quali si rinvia per l'esame della fattispecie.
La Corte, decidendo sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta al suo esame riguardante l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva n. 2001/29/CE del 22 maggio 2001, in materia di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ha così concluso:
"1) La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.
2) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.
3) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte."
Nella sentenza in esame, pertanto, la Corte di Giustizia ha affermato che, anche qualora il titolare dei diritti proponga ad una biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto l’utilizzazione della sua opera, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei "terminali dedicati situati nei locali dell'istituzione stessa", altrimenti non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio. La direttiva n. 2001/29/CE ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione.
Ciò, tuttavia, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima.
Gli Stati membri possono, infine, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva n. 2001/29/CE quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati.