• Etichettatura

14 febbraio 2019

Con la conversione in legge del Decreto legge semplificazioni diventano operative le modifiche in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e le norme sulla tecnologia blockchain e smart contract

Sulla Gazzetta 12 febbraio 2019, n. 36 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, contenente “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.

Il provvedimento prevede una serie di interventi di semplificazione riguardanti fra l’altro, il lavoro e gli ammortizzatori sociali, lo sviluppo delle imprese, il terzo settore, l’utilizzo delle nuove tecnologie, la deburocratizzazione, la tutela della salute.
Di seguito si esaminano le norme relative all'etichettatura dei prodotti alimentari e alle tecnologie blockchain.


Etichettatura dei prodotti alimentari

Di particolare importanza è l’art. 3-bis del D.L. n. 135/2018 che consente di adeguare ed estendere l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica a tutti i prodotti alimentari.

Il citato art. modifica l’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, contenente “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, abrogando i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, i commi 6 e 12.  

In particolare, con un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, vengono definiti:

  • i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti OGM;
  • le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza. Tutto questo avverrà grazie all’interazione tra Mipaaft e ISMEA, realizzando studi che provino il nesso tra qualità di alcuni prodotti alimentari e la provenienza e come sia percepita dal consumatore l’informazione relativa alla provenienza del prodotto, considerando i casi in cui l’informazione sia da considerarsi ingannevole.

L’indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018.

Per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto si applicheranno le sanzioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Infine, viene previsto che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
Blockchain e smart contract

L’Articolo 8-bis  reca una definizione normativa delle "tecnologie basate su registri distribuiti" e dello "smart contract" (v. al riguardo anche la precedente notizia).

Lo stesso articolo prevede inoltre, che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici (e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali) della validazione temporale elettronica (ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno).

Infine, affinché le tecnologie basate su registri distribuiti possano produrre siffatti effetti giuridici, si dispone che l’Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) individui i correlativi standard tecnici entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.