La data rilevante per la determinazione dell’esistenza di un diritto anteriore invocato in opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea è quella del deposito della domanda di registrazione. La circostanza che il marchio anteriore possa perdere lo status di marchio registrato in uno Stato membro in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione Europea, in particolare a seguito di un eventuale recesso dall’Unione dello Stato membro interessato, è, in linea di principio, irrilevante per l’esito dell’opposizione.