di Claudia Dierna
In un caso recente, incentrato sulla contraffazione dei marchi di lusso “Gucci” e “Burberry”, la Cassazione si è pronunciata su diverse questioni quali la differenza esistente tra "marchio forte" e "marchio debole", la connessione tra la natura "forte" e la "notorietà" del marchio, la tutela ultra-merceologica del "marchio celebre" e la tutela del "marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione", che non richiede la prova della registrazione, pur rimanendo indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio. Si comprende l'importanza di definire tali questioni se si considera che nel caso in esame la destinazione merceologica dei prodotti della ditta del soggetto accusato dell'illecito contraffattorio riguardava il settore delle bomboniere, assai diverso da quello oggetto di interesse delle case di moda coinvolte.








