di Marta Miccichè
Il Tribunale di Firenze si è pronunciato su una controversia concernente l’applicazione dell’art. 110-septies, L. 22 aprile 1941 n. 633, avente ad oggetto il diritto dell’autore o dell’artista interprete esecutore di agire per la risoluzione del contratto di licenza o trasferimento in esclusiva dei propri diritti di utilizzazione economica relativi ad un’opera, in caso di mancato sfruttamento della stessa da parte del titolare dell’esclusiva.








