Il Tribunale dell'Unione Europea è stato chiamato a verificare nel caso in esame la presenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore “CAMOMILLA” ed il marchio denominativo "CAMOMILLA italia", entrambi registrati a livello europeo, rischio confusorio accertato dalla divisione annullamento e dalla Commissione di ricorso dell’EUIPO. Tra le questioni emerse in giudizio, particolare interesse suscita quella relativa alla presunta somiglianza tra le categorie merceologiche dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, ossia i «prodotti tessili», principalmente per la casa, protetti dal marchio anteriore e gli «articoli di abbigliamento» designati dal marchio contestato, ed in merito alla quale il Tribunale UE ha chiarito se decorare una casa e vestire una persona rispondono a necessità e finalità simili o diverse.








