Con una recente sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata per la prima volta sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001), che annovera, tra i motivi relativi di rifiuto della registrazione di un segno in quanto marchio UE, la circostanza che la domanda di registrazione sia stata presentata a nome proprio dall’agente o dal rappresentante del titolare del marchio senza il consenso di quest’ultimo.








