In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, ex art. 20 c.p.c., non è quello in cui l’attore ha la sua sede, ma quello in cui si sono materialmente verificati gli atti che si assumono lesivi, ovvero i conseguenti effetti sul mercato (promozione, pubblicizzazione e commercializzazione), con modalità illecite, per appropriazione di pregi e per condotta non conferme alla concorrenza leale.