Le pretese risarcitorie del titolare del brevetto non possono comprendere, a titolo di lucro cessante, la vendita del prodotto contestato nel suo insieme, qualora nessuna concreta influenza sull’acquisto appare possibile attribuire alla presenza all’interno di esso del dispositivo in contraffazione (nella specie, un sistema di sicurezza obbligatoriamente previsto da una normativa UNI, la cui presenza nel prodotto contestato non era in alcun modo resa palese all’acquirente finale del prodotto).