16 marzo 2021

L’umore del torero: ma quello del toro?

Qualche anno fa mi sono occupato del problema della identità delle forme in generale (Identità e confondibilità delle forme nella proprietà intellettuale, 2013) e della figura del torero, in particolare, sotto il profilo del marchio (Conoscere e riconoscere l’identità delle forme nella proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Ind., I, 2014/2). Questa l’immagine del marchio comunitario considerato:

 

 

L’analisi indotta dalla cognizione intellettiva mi permise allora di individuare un’identità valoriale nel linguaggio espressivo considerato, con il concetto rappresentato lessicamente dalla parola MATADOR e semanticamente dall’immagine, secondo un approccio metodologico cognitivo, che dovevo poi sviluppare nel mio ultimo lavoro, Cognitivismo e Proprietà Intellettuale di quest’anno.

 

SPRINT è tornata in questi giorni sull’immagine del torero, impegnato nella corrida col toro, sollevando l’intrigante questione: è possibile registrare e tutelare come creazione artistica originale l'opera del torero paragonandola ad una coreografia di danza?

Le vicende giudiziarie che hanno dato origine in Spagna al caso presentato - davvero singolare e provocatorio - sono ampiamente descritte nel commento al quale rinvio. Qui mi preme sottolineare che la base giuridica su cui si è aperta la discussone che ha raggiunto i più alti gradi della giurisdizione spagnola, non riguarda il diritto di marchio, ma quello del diritto d’autore.

Il focus della questione è, tuttavia, lo stesso: l’identità della forma rappresentata in entrambi i titoli. La protezione, infatti, è stata rifiutata perché “l'opera di un torero non può essere iscritta come opera oggetto di proprietà intellettuale perché non è possibile identificare con precisione e obiettività in cosa consiste la creazione di arte originale del torero “.

Argomento di grande attualità, vista la criticità della definizione del concetto di opera creativa, premessa comune alla tutela sia del marchio che dell’opera d’autore, messa in luce dalla sentenza COFEMEL, citata anche dal Tribunal Supremo, l’equivalente della nostra Cassazione (cfr. SALA C., Il valore artistico del design, SPRINT, 07/09/ 2020) e dalla  sentenza del 13 / 11/2018 (C-310/17), Levola Hengelo, che ha negato la tutela autoriale ad un sapore.

In fatto, occorre premettere che in Spagna la tauromachia assume la denotazione del cd. heritage (letteralmente retaggio: patrimonio storico), con cui si intende un sistema culturalmente complesso, comprensivo di attributi immateriali simbolici, quali il legame con la tradizione, la figura mitica del torero, le tecniche del torear,  l’apparato scenico dell’arena, l’apporto musicale, la partecipazione popolare, il territorio di volta in volta interessato, il contesto storico in cui si svolge l’evento, il tutto soggetto giuridicamente alle regole del  Reglamento de Espectáculos Taurinos.

L’heritage é elemento costitutivo della memoria collettiva della Comunità ed incide, quindi, nella formazione dei processi percettivi e nella definizione dei confini dell’identità delle forme giuridiche che hanno titolo nella P.I. Significativa, al riguardo, la citazione nella sentenza della Corte della produzione letteraria di alcuni famosi poeti (Gerardo Diego, Federico García Lorca, José Bergamín, tra gli altri) e da quella artistica di noti pittori (Goya, Picasso, Fortuny, Sorolla), senza che questo comporti - secondo la Corte - l’inclusione e il riconoscimento del paradigma dell’estetica in quanto tale nell’interpretazione dell’opera d’autore. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, l’opera deve risultare “un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività”.

Ma la domanda è: qual è la sufficiente precisione perché la forma sia nella P.I. identificabile e quindi riconoscibile dalla Collettività?

Nel caso in esame, Il torero Miguel Ángel P. aveva presentato domanda d’iscrizione nel registro della proprietà intellettuale competente di un'opera dal titolo «Faena de dos orejas con petición de rabo al toro “Curioso”... ("Macellazione a due orecchie con richiesta di coda del toro ‘Curioso’ ") . Il torero aveva motivato la domanda con la considerazione che la corrida è un'arte e il compito di un torero costituisce una manifestazione artistica, un'opera d'arte, oggetto di una vera e propria creazione artistica originale. Di fronte al diniego dell’ufficio, il torero ha impugnato la decisione davanti ai tre gradi di giurisdizione spagnola, arrivando a paragonare, davanti all’ultima istanza, il Tribunal Supremo,  le movenze e la gestualità della competizione agonistica ai passi di danza di una coreografia, attualmente inserita dall'ordinamento spagnolo nell'elenco delle opere oggetto di proprietà intellettuale.

Ho anticipato che la Corte ha sostenuto che nella lotta tra il torero e il toro non è possibile identificare in cosa consisterebbe la creazione artistica del torero nello svolgimento di un compito specifico. Concetto ribadito invece nel caso fosse configurabile una coreografia, della quale non ricorrono peraltro i presupposti.

L’affermazione è condivisibile in fatto, anche alla luce del riconoscimento del valore dell’heritage, ma non appare giuridicamente motivata, non risultando sufficiente il mero richiamo al criterio dell’apprezzamento discrezionale del Giudicante in subjecta materia.

 A diverse conclusioni si perviene se si applica un approccio cognitivistico alla questione.

Identità e riconoscimento, costituiscono un’endiadi indivisibile: non può riconoscersi ciò che non ha una sua identità, e l’identità, nella sua idoneità distintiva, ha un senso solo se è riconoscibile. Senza tale riconoscimento, invero, non potrebbero attivarsi quei comportamenti che sono d’interesse degli attori della P.I. Non può darsi riconoscimento di una forma che non esiste. Il presupposto costitutivo della forma, anche quando assume le modalità espressive di un’opera d’autore, è rappresentato, quindi, dalla sua identità.

Ma cosa si intende per identità? Può variare nel corso del tempo? E nell’affermativa, qual è il limite di conservazione dell’identità? Per identità, nel contesto della P.I. e perché emerga alla soglia della rilevanza giuridica, possiamo intendere la forma definita che possiede il carattere della generalità ed è intuitivamente riconoscibile. La generalità è implicitamente inerente all’ordinamento giuridico, mentre l’intuitività del riconoscimento attiene ad ogni processo percettivo.

Ciò premesso, l’identità non è immutabile, ma è soggetta alle variazioni e mutazioni indotte dal decorso del tempo. Occorre, pertanto, accertare quando la forma di un’opera conserva la sua identità, nonostante quelle variazioni e mutazioni.

Secondo le mie ricerche, esperienze e convinzioni, l’identità deve presentare nella sua complessa struttura questi quattro componenti essenziali:

stabilità, immediatezza, denotabilità, autonomia

- Stabilità.

Va ricordato, innanzi tutto, che il rapporto tra i vari componenti va mantenuto, ragionevolmente, stabile nel tempo, in modo che l’identità della forma venga preservata. Se il segno mi trasmette l’odore dell’erba tagliata di fresco per contraddistinguere palle da tennis o il colore lilla per tavolette di cioccolata, è necessario che quell’odore resti sempre lo stesso, che quel colore non viri verso tonalità diverse, che l’idea di soluzione inventiva in un brevetto non sia deviata al di là delle prevedibili applicazioni, che l’adattamento televisivo di un opera letteraria non ne stravolga la rappresentazione originaria, pur nel variare del contesto della loro fruizione.

La mancata osservanza del requisito della stabilità all’interno della unità strutturale della forma considerata comporta l’impossibilità della costituzione della fattispecie legale della forma, diremmo per vizio genetico.

La perdita del collegamento mnemonico tra il ricettore della forma e la forma stessa esprime per l’appunto la perdita dell’identità da parte del segno per effetto del decorso del tempo che, in questo caso, agisce come fattore destabilizzante per vizio funzionale.

- Immediatezza.

La denotazione astratta della riconoscibilità della identità passa attraverso due steps, uno successivo all’altro, il primo legato al momento meramente percettivo, ed il secondo a quello dell’analisi razionale, riconducibili rispettivamente alla cognizione intuitiva ed alla cognizione intellettiva. Dunque è al momento dell’intuizione (espressa dall’idea dell’immediatezza) che occorre rifarsi nel valutare la percezione della struttura formale e la sua configurazione in termini di identità.

Per cognizione intellettiva, per converso, l’osservatore analizza, descrive ed isola ciascun componente, ne esamina le loro relazioni e cerca di combinarli, attraverso la sintesi, nel loro insieme. Attraverso i due procedimenti, uno di natura intuitivo ed un altro di natura decisamente razionale, l’identità si completa progressivamente. Tuttavia, se siamo su questo secondo livello, si capisce la preoccupazione della giurisprudenza tesa ad evitare nell’accertamento della identità uno sforzo eccessivo nel riconoscimento del segno stesso, eccesso che finirebbe per compromettere la genuinità e spontaneità della cognizione intuitiva.

- Denotabilità.

La Proprietà Intellettuale non si cura di quelle rappresentazioni formali che non si esprimono oggettivamente ed esternamente in forme significative, avuto riguardo all’interesse generale dei pubblici di riferimento, e quindi astrattamente percettibili e riconoscibili. Alla percezione e riconoscibilità dell’identità si perviene, dunque, attraverso l’astrazione delle invarianze della forma. Ci riferiamo quindi alla denotazione di quanto viene rappresentato e che la cognizione intuitiva ci permette di percepire. La denotazione è infatti riferibile alla categoria generale di appartenenza della forma connotata, la quale presenta la tipicità delle caratteristiche della famiglia denotata.

Il termine connotazione andrebbe invece riferito alle singole modalità espressive e modalità applicative con cui la forma denotata viene espressa e comunicata.

Si tratta dunque di scegliere su quale livello percettivo la comparazione tra le identità deve svolgersi. Tutti siamo d’accordo sulla idea, la rappresentazione, in qualunque forma avvenga, del leone, la sua categorizzazione generale ed in astratto, in una, la sua denotazione. Ma quante connotazioni se ne possono dare, senza che la sua denotazione, l’archetipo del leone venga perduto o irrimediabilmente alterato?  Molte decisioni in tema di marchi e di diritto d’autore confermano la validità di questo approccio.

- Autonomia.

La condizione della denotabilità assume valenza particolare sul territorio della Proprietà intellettuale in cui si declina nel sottosistema riconducibile a quello dell’astrattezza, che della denotabilità rappresenta l’elemento costitutivo. Ne consegue che la forma, in quanto percepita, deve essere sempre indipendente dall’oggetto materiale cui inerisce. Un oggetto è un’entità definita in uno spazio tridimensionale, ha generalmente una funzione precisa e può essere designata con un’etichetta verbale. L’oggetto è definito dalle relazioni esterne che intrattiene con il suo ambiente e obbedisce alle leggi della fisica. Il colore, ad esempio, come forma distintiva, va distinto dalla colorazione di un oggetto, anche se la sua percezione può risultare più difficoltosa.

La forma, per converso, è il risultato dell’integrazione delle informazioni sensoriali all’immediata comparsa dell’oggetto: ha una rappresentazione percettiva separabile dalla rappresentazione cognitiva dell’oggetto. D’altronde, la forma, in quanto prodotta dalla creatività, risponde all’esigenza dell’originalità e della distintività attraverso l’associazione tra enti noti, e non la loro riproduzione. Come da tempo rilevato da autorevole dottrina giuridica italiana la forma, dunque, nella sua funzione significante, deve essere separata ed autonoma dal prodotto o dal processo cui si rapporta, e come tale deve essere percepita.

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Stabilità, immediatezza, denotabilità ed autonomia sono le gambe su cui si regge il tavolo della identità. Se ne manca una, il tavolo non ha equilibrio ed è inidoneo a svolgere la sua funzione.

Le invarianze percettive della forma appena ricordate costituiscono i fondamentali della sua struttura. Conseguentemente il mancato rispetto anche di una sola di quelle invarianze comporta la rottura traumatica dello schema e la distruzione della identità della forma. Il che è puntualmente avvenuto nel caso in esame.

Sotto questo profilo si tratta quindi di condizioni costitutive essenziali per qualsiasi forma possa assumersi nella Proprietà Intellettuale: l’attribuzione di una qualificazione giuridica negativa, come quella dell’invalidità del titolo, viene anticipata a monte dall’accertamento della inesistenza giuridica della fattispecie data.

È anche vero che tra le quattro gambe sussistono delle relazioni (lunghezza, larghezza, angoli, tensioni, deformazioni, materiali…) che possono condizionare, consolidare o compromettere l’equilibrio del tutto.

Tuttavia, si tratta di condizioni non essenziali, di secondo livello, che attengono alla configurazione della forma e non della sua denotazione, a meno che risultassero determinanti. Così, ad esempio, in un’opera letteraria, le singole parole, sono di per sé, irrilevanti, salvo che il loro legame risultasse in uno stile, proprio, originale ed esclusivo dell’autore tale da identificarlo, concorrendo con gli altri componenti essenziali ad attribuirgli l’opera.

Il modello semiotico dell’identità che propongo può applicarsi alla fattispecie in esame esplicitando i concetti finora espressi:

Sullo scenario della corrida tramandatoci dalla heritage si pongono il torero, il toro, l’arena e il pubblico. Quest’ultimo deve intendersi non come platea passiva, ma come compartecipante e protagonista attivo. Torero e toro fanno parte dell’immaginario collettivo della Spagna, con tutto il peso del loro valore iconico. L’arena ne costituisce il contenitore. Il modello, dunque, è molto simile a quello dello spettacolo offerto al pubblico dal gladiatore che combatte la fiera al Colosseo.

I vari elementi appaiono spazialmente raccordati, equidistanti e composti nell’equilibrio (armonico) tra il centro (ID) e la periferia. Gli elementi interagiscono semanticamente tra di loro: il toro si muove > nell’arena che > contiene il pubblico nei cui confronti < il torero si esibisce.

La centralità della rappresentazione della identità (ID), quindi, non fa supporre tanto una sua dominanza o sovra-ordinazione gerarchica rispetto agli altri componenti – che infatti la figurazione non espone – ma piuttosto esprime l’idea del loro raccordo armonico ed equilibrato, di significanza semantica percettibile, il cui focus è costituito dalla sanguinosa aggressione del toro (il vettore è rosso) da parte del torero >.

Dal modello si evince che palesemente il protagonista di questa vicenda interscambia la configurazione dello specifico (Nb:le varianti applicative) con la denotazione (Nb: la ‘singolarità irripetibile’) dell’opera d’autore.

Dell’incongruità della pretesa il ricorrente è consapevole, assumendo che “ ogni combattimento ha la singolarità di essere irripetibile e può essere svolto in modo necessariamente diverso dalle modalità che quel torero avrebbe potuto impiegare in quella particolare competizione e da quelle che avrebbe potuto adoperare in futuro.” L’unicità irripetibile dell’opera è, infatti, del tutto inconciliabile  - in tutta evidenza - con la diversità delle sue modalità applicative.

E la Corte non manca di cogliere la contraddizione quando denuncia l’impossibilità di riscontrare una creazione artistica “ del torero nello svolgimento di un compito specifico”. In altre parole, la configurabilità dello specifico non può convertirsi nella denotabilità della creazione intellettuale che presiede all’opera d’autore. Non interessa e non è conferente che il torero sia Miguel Ángel P. e che il toro di oltre 500 chili si chiami ’Curioso’ o che si sia esibito in un’arena da qualche parte. Varianti che non modificano né alterano il modello della corrida.

Diversamente opinando, la creazione intellettuale attribuibile al torero “sarebbe determinata dall'interpretazione del toro che gli è capitata in sorte, nello svolgimento del suo compito, il quale subirebbe quindi sicura e notevole influenza, oltre che dall'unicità di quello specifico animale taurino, dall'ispirazione e dall'umore del momento del torero stesso” Ma visto che parliamo dell’interpretazione del toro, tanto varrebbe considerare anche l’umore del toro stesso, se non altro che per assicurare la par condicio.

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In conclusione, il modello cognitivo che ho proposto integra e supera le carenze motivazionali della decisione in tema di identità, sottraendola all’apprezzamento meramente soggettivo del Giudicante.

 


@2021 - Prof. Avv. Stefano Sandri