• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

22 luglio 2014

Il Tribunale di Torino: YouTube ha l'onere di rimuovere contenuti violati tutte le volte che è necessario a seguito della prima richiesta degli aventi diritto

All'inizio di maggio di quest'anno, il Tribunale di Torino aveva respinto una domanda di provvedimento cautelare proposta dalla Delta TV nell'ambito di una controversia con Google e YouTube per la pubblicazione illecita di contenuti sulla nota piattaforma di videosharing.

Delta TV ha poi fatto reclamo contro quella decisione e il Tribunale di Torino, con l'ordinanza del 23 giugno, ha riconosciuto in parte le sue ragioni, laddove richiedeva un onere a carico della controparte di controllo e rimozione, senza bisogno di nuova segnalazione,  per i contenuti già segnalati.

Delta TV, nella sua richiesta iniziale, mirava a far escludere YouTube dalla definizione di hosting provider così come formulata dalla direttiva europea sull'e-commerce n. 2000/31/CE, attuata in Italia dal D.Lgs. n. 70/2003, che esclude per questi soggetti l'obbligo generale di sorveglianza preventiva dei contenuti dei propri utenti, in quanto - sosteneva Delta TV - è un soggetto attivo che attraverso l'indicizzazione e l'organizzazione di contenuti di terzi, sviluppa il suo remunerativo business grazie agli introiti pubblicitari.

L'ordinanza di maggio del Tribunale di Torino aveva però ritenuto:

non sussistente un obbligo generale di vaglio preventivo in capo al gestore del servizio di videosharing, ed ha evidenziato che i sistemi messi a disposizione da YouTube per il titolare del diritto d’autore che non voglia esporsi a violazioni (in particolare la procedura di Content ID) rappresentano un ragionevole punto di equilibrio fra la tutela dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e l’esigenza di non limitare lo sviluppo dei servizi internet e la disponibilità delle informazioni ad essi connesse

L'ordinanza di giugno, quella qui in esame, riparte da qui e identifica il punto nodale di questo nuovo contenzioso nella questione:

se e quali provvedimenti possano essere emessi nei confronti di un hosting provider quando continuino ad avvenire sulla sua piattaforma nuovi caricamenti di contenuti coperti da altrui diritti di proprietà intellettuale, per i quali il titolare si sia già in precedenza attivato diffidando l’hosting provider e ottenendo la cancellazione dei contenuti lesivi

La corte, pur confermando, sulla base della suddetta direttiva europea sull'e-commerce:

l’assenza di un “obbligo generale di sorveglianza”, e di un “obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”.

sottolinea tuttavia che:

questa norma non esclude affatto un obbligo di attivazione preventiva in “casi specifici”.

Il Tribunale dunque apre la strada a delle eccezioni circa l'onere, anche economico, finora a carico esclusivo dei titolari del diritto violato e ora invece, in determinate circostanze, da ascrivere anche all'hosting provider:

Nell’ottica di un equo bilanciamento di interessi va sottolineato che è il gestore della piattaforma (qui YouTube) che, con la propria attività imprenditoriale, crea o amplifica l’occasione di lesione a diritti dei terzi; e appare quindi ragionevole porre a suo carico – nei limiti di un apprezzabile sacrificio – i costi per la tutela, anche preventiva, di questi diritti.

In definitiva: esiste uno strumento tecnologico (il filtro Content ID) adeguato a fornire al titolare di diritti di proprietà intellettuale una protezione maggiore rispetto alla semplice rimozione di specifici contenuti. Questo strumento può e deve – in un’ottica di equo bilanciamento degli interessi in gioco – essere utilizzato direttamente dal gestore della piattaforma (qui YouTube), pur se sulla base di una formale e specifica segnalazione (diffida contenente gli URL) da parte del titolare dei diritti presuntivamente violati


Ecco quindi le conclusioni della Corte:

Un tale provvedimento non si pone in contrasto col divieto di imporre agli intermediari un obbligo di vigilanza preventivo e generale. Esso infatti ha quale presupposto una violazione già verificatasi attraverso il caricamento di dati sulla piattaforma YouTube; non richiede all’intermediario un monitoraggio generale, ma un intervento specifico, mirato su contenuti ben determinati. Esso poi è agevolmente praticabile sulla base degli strumenti tecnologici oggi disponibili, e si sostanzia in un intervento ragionevolmente esigibile, tenuto conto della effettiva attività svolta dall’intermediario YouTube, delle sue modalità operative, dei mezzi di cui dispone. In definitiva, si ritiene che una inibitoria così strutturata realizzi un ragionevole punto di equilibrio fra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le esigenze di una moderna società dell’informazione: ai titolari dei primi è fatto carico di individuare le violazioni attraverso una attività di monitoraggio, e di segnalarle in modo formale e specifico all’intermediario; a quest’ultimo si richiede una collaborazione efficace ed effettiva, proporzionata all’importanza dell’attività che egli svolge sui dati presenti sulla sua piattaforma (e agli utili che ne trae), per porre fine alle violazioni e impedirne la reiterazione.