di Claudia Dierna
Considerata la prassi invalsa di contraddistinguere i vini con riferimenti di carattere solo latamente geografico, utilizzando termini generici descrittivi di uso comune per evocare una certa caratteristica morfologica del territorio o di un tipico agglomerato abitativo (borgo, colli, poggio, pieve, rocca, castello, terra....) al fine di designare non solo i prodotti vitivinicoli ma anche l’azienda vinicola del produttore, una recente pronuncia della Cassazione ha vagliato il grado di distintività e di tutela di un marchio denominativo composto da un termine di uso comune nell’ambiente agricolo, ossia il «borro», riguardante una particolare conformazione del terreno non di rado associata al posizionamento di vigne.