Secondo la Corte di Cassazione è conforme a diritto la pronuncia della Commissione dei Ricorsi che ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena avverso il rifiuto dell’UIBM di registrare il marchio collettivo denominativo con riferimento ai prodotti rivendicati con le diciture «Aceto balsamico di Modena» e «Condimenti all'Aceto balsamico di Modena», a seguito della domanda depositata dal Consorzio per contraddistinguere i prodotti all'interno della classe 30 della Classificazione internazionale di Nizza.








