Prosciutto "tipo Parma": confermata la condanna per frode e aggravante per la tutela della DOP
25 novembre 2025
di Marta Miccichè
Ai fini dell'integrazione del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), aggravato dalla tutela delle denominazioni di origine (art. 517-bis cod. pen.), l'uso di locuzioni ingannevoli, come "tipo Parma", è sufficiente a configurare il fatto decettivo, a prescindere dalla specifica pattuizione o dalla richiesta dell'acquirente.









