di Marta Miccichè
L’illecita utilizzazione economica di una fotografia semplice integra gli estremi di una violazione e comporta la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 90 L.D.A., qualora sulla fotografia (o sull’esemplare riprodotto, come la pubblicazione sul sito web dell'avente diritto) siano state adempiute le formalità richieste, in particolare l’indicazione del nome del fotografo e della data di produzione.









