La doppia registrazione in Italia di marchi in parte sovrapponibili ("Supreme" e "Supreme Gold") e la presenza di controversie civili in merito alla loro legittimità reciproca, aggiunti alla circostanza afferente alla mancata registrazione sinora del marchio statunitense "Supreme" in sede europea, sono tutti elementi che devono indurre ad un maggior approfondimento del profilo soggettivo di attribuibilità del reato nelle future valutazioni di merito. Ciò non esclude il riconoscimento, nella fase cautelare, della sussistenza di gravi indizi per ritenere configurabile il reato di cui all'art. 474 cod. pen..









