Con la sentenza depositata il 17 giugno 2015, n. 25376, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione esamina un ricorso tra i cui motivi di impugnazione viene dedotta l’inaffidabilità delle valutazioni espresse dagli ausiliari di polizia giudiziaria autori dell’accertamento tecnico della contraffazione di un marchio, trattandosi di soggetti che lavoravano nello stesso studio del legale che tutelava gli interessi della società titolare del marchio contraffatto, dunque da persone aventi interessi in conflitto con quelli di parte ricorrente.








