La prima banca dati giuridica in materia di Antitrust, Tutela dei consumatori e Protezione dei Dati Personali
Massimario PI
La sezione ospita massime autorali e redazionali relative a sentenze e ordinanze delle principali Corti di Merito (in particolare delle Sezioni specializzate in materia d’impresa), della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE.
Le massime presentate sono il risultato di una selezione delle pronunce che interessano specificatamente il diritto industriale e il diritto d’autore, con il rinvio dalla massima al relativo testo integrale della sentenza o ordinanza selezionata.
Delle fotografie semplici, raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale, in relazione alle quali non sia dimostrata la presenza di uno stile personale del fotografo né di elementi in base ai quali le stesse dovrebbero ritenersi creazioni artistiche, non rientrano tra le opere dell’ingegno di cui all’{modal /4654|title=LEGGE DIRITTO D'AUTORE - ART. 2|width=60%|height=60%}art. 2{/modal} n. 7 della legge sul diritto d’autore e sono pertantosoggette alla tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi.
Costituisce condotta non conforme alle regole di concorrenza l’utilizzo in grande quantità di dati commerciali riservati, costituenti l’avviamento di un’azienda, attraverso l’ausilio di altri soggetti, venuti in possesso di tali notizie nel corso della loro precedente attività lavorativa.
La limitazione sancita dall’art. 33 c.p.c., che consente il cumulo soggettivo in deroga al foro generale dei convenuti solo qualora la causa sia proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno di essi, non trova applicazione nei giudizi di proprietà industriale, in quanto l’art. 120 c.p.i. è norma speciale rispetto agli artt. 18 e 19 c.p.c. In tali casi occorre, dunque, avere riguardo esclusivamente del locus commissi delicti di cui all’art. 120, c. 6, c.p.i.
Nella individuazione del giudice competente a decidere in sede cautelare sulla violazione di diritti di marchio, il criterio del forum commissi delicti si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche con riguardo a quello in cui si siano verificati atti preparatori o siano stati posti in essere fatti inequivocabilmente diretti alla verificazione dell’illecito.
La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica e pertanto inammissibile, in quanto l’omessa descrizione delle condotte che costituirebbero atti di concorrenza sleale non consente alle controparti di svolgere le proprie difese e quindi di contraddire efficacemente sul punto.
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo.
Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA.
Non è accoglibile la richiesta di una galleria d’arte, che detiene l’archivio del materiale fotografico di un autore, di inibire agli eredi l’uso delle scannerizzazioni dell’archivio in questione per la realizzazione di un catalogo se la galleria non prova un diritto esclusivo sullo stesso, non essendo sufficiente a tal fine il fatto della mera detenzione senza cessione di diritti.
In materia di equo compenso riconosciuto ai produttori di fonogrammi, sussiste il diritto di SCF CONSORZIO FONOGRAFICI, in quanto c.d. collecting society che gestisce in Italia oltre il 90% del mercato dei diritti dei produttori fonografici, a riscuotere i diritti a compenso ex artt. 71 septies, 72, 73, 73 bis LDA e ad agire giudizialmente per la sua riscossione.
Gli artt. 72, 73 e 73 bis della l.d.a. riconoscono ai produttori di fonogrammi il diritto ad un equo compenso, indipendentemente da qualsiasi pattuizione contrattuale e per il fatto stesso della diffusione di brani musicali nel contesto di un’attività caratterizzata dallo scopo di lucro.
Il carattere normalmente oneroso delle prestazioni d’opera intellettuale si deduce dall’art. 2233 c.c., il quale stabilisce che se il compenso non viene convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, esso viene determinato dal Giudice; è fatto salvo il patto contrario.
I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio a prescindere dalla finalità perseguite e, quindi, anche se l’uso del segno è finalizzato ad evidenziare che si tratta di prodotto compreso fra quelli che l’impresa che ha apposto il marchio contestato ha ritenuto di segnalare avendone verificata la qualità pur se estraneo al proprio ciclo produttivo, non rilevando che sul prodotto sul quale è ha apposto il marchio contraffatto sussistano altri marchi o altre diciture.
Quando il nome di uno stilista appaia ‘spersonalizzato’ in ragione del fatto che è da tempo utilizzato come marchio, non sussistono i presupposti della tutela di cui all’art. 7 c.c. ma permane in capo allo stilista personalmente il diritto alla tutela di cui all’art 8 c.p.i., tanto ex comma 2° che ex comma 3° c.p.i., la quale è norma che può essere invocata a prescindere dalla tutela del diritto esclusivo di cui all’art. 20 c.p.i..
In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito, rilevante ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, ex art. 20 c.p.c., non è quello in cui l’attore ha la sua sede, ma quello in cui si sono materialmente verificati gli atti che si assumono lesivi, ovvero i conseguenti effetti sul mercato (promozione, pubblicizzazione e commercializzazione), con modalità illecite, per appropriazione di pregi e per condotta non conferme alla concorrenza leale.
Al fine di qualificare l’invenzione del dipendente quale “invenzione di servizio” (ai sensi dell’{modal /5013|title=CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE - ART. 64|width=60%|height=60%}art. 64{/modal}, primo co., c.p.i.) oppure quale “invenzione d’azienda” (ai sensi dell’{modal /5013|title=CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE - ART. 64|width=60%|height=60%}art. 64{/modal}, secondo co., c.p.i.) è necessario accertare quali fossero in concreto le prestazioni richieste al dipendente e da questi effettivamente svolte, indipendentemente dalla formale qualificazione del contatto di lavoro attribuito dalle parti.
Ai sensi dell’art. 5, primo comma n. 3 reg. (CE) n 44/2001, richiamato dalla L n 218/1995, e con particolare riferimento alle applicazioni per social media, sussiste la giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si assume essere stato violato l’interesse protetto, in quanto tali applicazioni, di cui è allegata la violazione del diritto d’autore, siano diffuse, distribuite ed utilizzate mediante dispositivi mobili presenti sul territorio italiano.
Al fine dell’adozione di cautele assai pregnanti e limitative della libera concorrenza, quali l’inibitoria alla commercializzazione, pubblicizzazione e distribuzione sul mercato di un prodotto in sospetta violazione di una privativa brevettuale, deve emergere, sotto il profilo del fumus boni iuris, una ragionevole sicurezza della contraffazione di una valida privativa.
Massima 1: Ai sensi degli artt. 14 e 17 del D. Lgs. 70/2003, l’autorità giudiziaria può ordinare al prestatore di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, di impedire ai destinatari dei propri servizi l’accesso al sito in cui sono diffuse illecitamente informazioni ma tale ordine non può estendersi a tutti gli alias di tale sito, indipendentemente dal suffisso della registrazione, perchè ciò comporterebbe in via surrettizia, un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dagli ISP estraneo alla disciplina vigente, fondata invece sul principio opposto di irresponsabilità del fornitore di servizi di mere conduit.
La condotta idonea a creare confusione con i prodotti e l’attività svolta da altri (riproduzione nel proprio nome a dominio del nome a dominio del sito di controparte) deve considerarsi illegittima in quanto atto di concorrenza sleale, rispetto al quale può essere domandata la pubblicazione del provvedimento cautelare di inibitoria, provvedimento eventualmente reiterabile in caso di protrarsi della fattispecie confusoria.
Non è congruo richiedere, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione di un contratto di licenzaper inadempimento del licenziante, l’importo che era ancora dovuto ai sensi del contratto, calcolato sulla base della sua scadenza naturale, comprendendovi tutti i contributi pubblicitari, che hanno la finalità di rimborsare il licenziante delle spese effettuate, a titolo pubblicitario, per la salvaguardia e la promozione del marchio.
Il principio di esaurimento è frutto di un contemperamento dei contrapposti interessi, di cui sono portatori i titolari dei diritti di proprietà industriale e la collettività: i primi ad ottenere un’esclusiva, restringendo la libertà di concorrenza; la seconda a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza.
Il diritto morale d’autore dopo la morte dell’autore, può essere fatto valere, ex art. 23 l.a. dai prossimi congiunti, quale diritto proprio (stante la intrasmissibilità mortis causa dei diritti della personalità) a difendere la stima sociale e l’immagine di una persona non più in vita.
La combinazione di elementi noti (in quanto anticipati da altre anteriorità) con elementi banali, di immediata evidenza per qualunque esperto del settore, equivale alla semplice sommatoria di caratteristiche produttive, inidonea ad attribuire al brevetto l’altezza inventiva richiesta per la validità della privativa, essendo invece necessario che il trovato non sia evidente all’esperto del ramo.
In virtù del principio della unitarietà dei segni, il ricorrente ex art. 700 c.p.c. ha il diritto di tutelarsi contro chi adotti nomi identici o similari, se pure con riferimento a segni distintivi diversi.
La registrazione di un modello anteriore in capo al soggetto titolare anche della privativa successiva non fa venir meno la necessaria valutazione del requisito della novità del secondo modello, tranne nell’ipotesi in cui ci si trovi ancora nel c.d. periodo di grazia, coincidente con un arco temporale di 12 mesi tra la data di registrazione del secondo e la data di divulgazione del primo.