La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 (cd. regolamento Bruxelles I bis), sostenendo che un giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto, investito di un'azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione quando, nell'ambito della stessa azione, il convenuto contesta, in via d'eccezione, la validità del brevetto, mentre la competenza a pronunciarsi sulla validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.