Nei procedimenti pendenti dinanzi all’EUIPO, in merito all'esame d'ufficio dei fatti la cui prova è presentata tardivamente, il Tribunale UE ha dichiarato che il semplice fatto che un segno coincida, in tutto o in parte, con la denominazione di un’impresa "può essere dovuto a diverse circostanze nell’ambito commerciale, e non può evidentemente sostituirsi ad un documento probatorio, come un contratto di licenza, che dimostra sia la qualità di licenziatario sia la portata dei suoi diritti".








