La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 47590, depositata il 2 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la pronuncia della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la condanna alla pena di giustizia decisa dal Tribunale di Piacenza nei confronti dell'imputato, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 633 del 1941, per avere riprodotto a fine di lucro in copie fotostatiche 30 opere letterarie complete destinate alla didattica, nonché sei pagine di altra opera a contenuto tecnico.








