di Alberto Contini
Come noto, l’art. {modal /5319|title=CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO|width=60%|height=60%}52 CBE{/modal} stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi di computer…soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concernono …(il programma di computer) in quanto tale”. Analogamente, l’{modal /5010|title=CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE|width=60%|height=60%}art. 45 CPI{/modal} stabilisce che “non sono considerate invenzioni…i programmi per elaboratore”, precisando poi che tale limite alla brevettabilità è circoscritto “nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne…programmi…considerati in quanto tali”.









