di Emidia Di Sabatino e Marilena Garis
L'art. 9 C.P.I. vietala registrazione di marchi costituiti esclusivamente dalla forma c.d. necessaria, imposta cioè dalla natura del prodotto. La ratio della norma è quella di evitare la costituzione di monopoli potenzialmente perpetui su forme essenziali per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto: la norma intende tutelare l'interesse pubblico alla libera disponibilità di certe forme base di produzione, da considerarsi patrimonio comune[1].