Al di fuori dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva. In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell'identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli art. 2, 21 e 49 Cost. ed esprime l'esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.