La condizione di punibilità costituita dalla prova del rispetto delle norme interne, comunitarie ed internazionali a tutela della proprietà industriale ovvero del marchio o del logo, e dunque la necessità ai fini della configurabilità del reato che prima della sua consumazione il titolo di privativa sia stato effettivamente conseguito, è divenuto - a seguito delle modifiche recate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla L. n. 99 del 2009 - elemento strutturale delle fattispecie, la cui prova è a carico dell'accusa.