Al ricorso cautelare ante causam proposto da una società vitivinicola per la contraffazione dei propri marchi europei, dichiarato inammissibile in giudizio, fa seguito un reclamo al Tribunale di Venezia che non solo si pronuncia sul rischio di confusione o confondibilità tra i marchi in contestazione della parte resistente e quelli in titolarità della ricorrente, ma esprime anche fondamentali principi di diritto afferenti l'istituto della sospensione del procedimento giudiziario in attesa della definizione del giudizio di nullità del marchio proposto avanti all’EUIPO, espressamente previsto dall’art. 128, comma 4, e 132 del RMUE, e la sua applicabilità o meno in un giudizio cautelare.