A seguito del ricorso proposto contro la decisione della Divisione di opposizione dell'EUIPO, che aveva ritenuto sussistente il rischio di confusione del marchio denominativo richiesto con il segno posto a base dell'opposizione, la Commissione di ricorso ha reputato opportuno sospendere il procedimento di ricorso e rinviare la domanda di MUE all’esaminatore competente, con raccomandazione di riaprire l’esame sugli impedimenti assoluti alla registrazione e, in particolare, in relazione ai motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, con riguardo alla totalità dei prodotti rivendicati.








