MARINA LANFRANCONI
A distanza di alcuni mesi dalla precedente ordinanza del 22 aprile 2016, la Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Milano è tornata a pronunciarsi sulla tutela giuridica del “fiocco o nodo” apposto sulla tomaia di un modello di calzature, riconoscendone ancora una volta la natura di elemento individualizzante protetto dalle norme sulla concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598 n. 1 c.c..