Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul proprio sito internet, la bozza e le istruzioni della dichiarazione Redditi Pf 2017, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.
La circostanza secondo cui la normativa europea sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto “punitivo”, non può essere interpretata come un divieto per il singolo Stato d’introdurre una misura del genere.
Il Presidente dell’EPO, Benoît Battistelli, ed il Ministro Senior Cham Rasidh, Ministro cambogiano dell'Industria e dell'Artigianato, hanno firmato, il 23 gennaio 2017, un accordo a Phnom Penh per estendere, su domanda del richiedente, la validità delle domande di brevetto europeo e dei brevetti in Cambogia.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto 9 dicembre 2016 a firma dei ministri delle politiche agricole, Maurizio Martina, e dello sviluppo economico, Carlo Calenda, in materia di “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".
E’ la varietà di mele “Gala Schnitzer” al centro di una lunga controversia sulla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in ordine alla quale è intervenuto l’Avvocato Generale dell’Unione Europea, a seguito della presentazione dell’impugnazione con cui è stato chiesto alla Corte di Giustizia di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale UE il 10 settembre 2015.
di Raffaella Pellegrino
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 28/09/2016, n. 19220) si è pronunciata sul tema della paternità dei progetti e delle opere dell’architettura, frutto del lavoro intellettuale e della collaborazione di più soggetti, con particolare attenzione all’onere delle prova della qualità di coautore.
GIACOMO LUSARDI
Con sentenza del 21 dicembre 2016 (causa C-654/15) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che in caso di rischio di confusione, nei cinque anni successivi alla registrazione di un marchio UE, il titolare vanta il diritto di vietare a terzi di usare in commercio un marchio successivo, identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili, anche in assenza della prova di uso effettivo del marchio anteriore.